Le piattaforme di perforazione non sono “navi” ai fini della applicazione del regime di non imponibilità IVA
Corte di Giustizia, sentenza 20 giugno 2019, causa C-291/18, Grup Servicii Petroliere SA/Agentia de Administare Fiscala
Con la sentenza 20 giugno 2019, causa C-291/18, Grup Servicii Petroliere SA/Agentia de Administare Fiscala, la Corte di Giustizia ha affrontato il delicato tema della nozione di “nave” ai fini della applicazione del regime di non imponibilità IVA, escludendo dall’ambito normativo le piattaforme di perforazione.
Come noto, il combinato disposto dell’art. 148, lettere a) e c) della direttiva n. 2006/112/CE, recante la disciplina delle “esenzioni connesse ai trasporti internazionali”, “esenta” dall’applicazione dell’imposta le cessioni di “navi adibite alla navigazione in altro mare… o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca…”; ciò con la specificazione, per giurisprudenza della stessa Corte (sent. Elmeka, 14 settembre 2006, C/181-04, C/183-04; sent. 21 marzo 2013, Commissione / Francia, C-197/12), che la condizione della navigazione in alto mare si applica anche – ed in spregio all’avversativa “o” presente nel testo normativo – alle navi che esercitano attività commerciali o industriali.
Nella fattispecie, la Corte d’appello di Bucarest, chiamata a pronunciarsi su una controversia interna avente ad oggetto il diniego di esenzione da IVA ad una società rumena relativamente alla cessione di tre piattaforme di perforazione offshore operanti nel Mar Nero ad alcune società maltesi, ha sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l’articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 148, lettera a), della direttiva debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dell’IVA si applica, in determinate condizioni, alla cessione di una piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice, ossia se una simile piattaforma rientri nella nozione di “nave” ai sensi di detta norma di diritto dell’Unione, dal momento che tale norma risulta disciplinare, in base al titolo del capo 7 della direttiva, le “esenzioni connesse ai trasporti internazionali”.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se dall’interpretazione dell’articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 148, lettera a), della direttiva, risulti che costituisce una condizione essenziale per l’applicazione dell’esenzione dall’IVA il fatto che, durante il suo utilizzo (come attività commerciale/industriale), la piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice, che ha navigato sino in alto mare, debba rimanervi effettivamente in stato di mobilità, galleggiamento, con spostamento in mare da un punto ad un altro, per un periodo di tempo maggiore di quello in cui si trova in condizione stazionaria, immobile, conseguente all’attività di perforazione in mare, ossia se l’attività di navigazione debba essere effettivamente prevalente rispetto a quella di perforazione.
Due sono dunque i profili che la Corte Europea ha esaminato: il primo concerne appunto l’estensione del concetto di “nave” ai fini dell’applicazione del regime in parola; il secondo, affrontato solo in subordine rispetto al primo e soltanto nel caso in cui la piattaforma sia definita “nave”, concerne la circostanza che, per godere di tale regime, sia necessario effettivamente navigare e non sia per converso sufficiente stazionare, immobile, per attività di perforazione (attività qualitativamente diversa da quella di navigazione in alto mare).
Secondo i Giudici europei, l’espressione “adibite alla navigazione” implica necessariamente che le opere galleggianti vengano di fatto utilizzate per muoversi nello spazio marittimo, quantomeno principalmente o in maniera preponderante. In altri termini, poiché la ratio della norma in commento è agevolare il trasporto internazionale, per godere del regime di esenzione – che, come sempre ricordato, è soggetto ad interpretazione necessariamente restrittiva – è necessario in concreto navigare (punti da 23 a 25).
Una volta declinato così chiaramente il principio, la Corte conclude dunque per la non inclusione nel concetto di nave adibita alla navigazione in alto mare della piattaforma di perforazione, perché essa certamente assume, in prevalenza, una posizione statica necessaria all’attività di perforazione avendo come funzione principale quella di sfruttare, in posizione immobile, giacimenti di idrocarburi.