IVA al 10% per le forniture nell’ambito del contratto servizio energia “Plus”: condizioni e limiti

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 288 del 22 luglio 2019
09/10/2019

Con la risposta a interpello n. 288 del 22 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni alle quali l’IVA con aliquota del 10% può applicarsi all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti di riscaldamento e condizionamento e alla fornitura energetica effettuate da una società nell’ambito del contratto servizio energia “Plus”.

L’interpello è stato proposto da una società che forniva ai propri clienti, soprattutto condomìni, diversi servizi nell’ambito di un Contratto Servizio Energia Plus conforme al d.lgs. n. 115/2008, a fronte dei quali riceveva:

  • un corrispettivo fisso, a titolo di compenso per l’investimento realizzato dalla società e per gli eventuali costi di manutenzione straordinaria dell’impianto;
  • un corrispettivo variabile, a titolo di compenso per la fornitura di energia e per la manutenzione ordinaria dell’impianto.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

ai sensi del punto 122), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, l’aliquota IVA del 10% è applicabile alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico (…) nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”.

Interpretando la menzionata norma e richiamando la precedente risoluzione n. 28/E del 1° aprile 2010, l’Agenzia ha quindi concluso che le prestazioni di fornitura e manutenzione straordinaria degli impianti (remunerate nella fattispecie dal corrispettivo fisso) possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10% solo al ricorrere, congiuntamente, delle tre seguenti condizioni:

  • l’energia deve essere fornita per uso domestico;
  • il contratto servizio energia, anche nella versione “Plus”, deve essere conforme alle disposizioni di cui al d.lgs. 115/2008 (la norma fa riferimento al decreto interministeriale di cui all’art. 11 co. 1 del DPR 412/93, che tuttavia non è mai stato emanato; l’attuale disciplina dei contratti servizio energia è tuttavia contenuta nel d.lgs. n. 115/2008, cui deve quindi intendersi riferito il richiamo di cui al n. 122) della Tabella);
  • l’energia deve essere prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

La fornitura di energia resa nell’ambito del medesimo contratto (remunerata nella fattispecie dal corrispettivo variabile) soggiace allo stesso n. 122) della Tabella e, quindi, all’aliquota IVA del 10%, purchè prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Sono inoltre assoggettate ad IVA con aliquota del 10% anche le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili, alle condizioni dell’art. 127-bis) della medesima Tabella e cioè limitatamente a 480 mc annui (cfr. circolare n. 2/E del 17 gennaio 2008).

Le forniture energetiche che non rispettano i requisiti di cui ai nn. 122) e 127-bis) della Tabella sono invece assoggettate ad IVA con aliquota ordinaria.

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