L’Adunanza Plenaria chiarisce la natura giuridica degli atti con cui il GSE verifica il rispetto della c.d. quota d’obbligo
Consiglio di Stato. Ad. Plen., sentenza 3 settembre 2019, n. 9
Con la sentenza n. 9 del 3 settembre 2019, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla natura giuridica degli atti con cui il Gestore dei Servizi Energetici verifica il rispetto, da parte dei produttori o degli importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, della c.d. quota d’obbligo di cui all’art. 11 d.lgs. n. 79/1999, ovvero l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
La sentenza ha formulato il seguente principio di diritto:
“Hanno natura provvedimentale soltanto gli atti con cui il GSE accerta il mancato assolvimento, da parte degli importatori o produttori di energia da fonte non rinnovabile, dell’obbligo di cui all’art.11 d.lgs. n. 79/99. Salvo il legittimo esercizio, ricorrendone i presupposti, dell’autotutela amministrativa, tali atti diventano pertanto definitivi ove non impugnati nei termini decadenziali di legge. Deve invece riconnettersi natura non provvedimentale agli atti con cui il GSE accerta in positivo l’avvenuto puntuale adempimento del suddetto obbligo da parte degli operatori economici di settore”.