Chiarimenti sul trattamento tributario delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
Agenzia delle Dogane, nota del 9 ottobre 2019 n. 141294/RU
Con la nota n. 141294/2019 l’Agenzia delle Dogane ha fornito diverse istruzioni in merito al trattamento fiscale da applicare all’energia elettrica impiegata presso punti di ricarica accessibili al pubblico per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica.
In dettaglio, è stato chiarito che:
a) il fatto generatore dell’accisa afferente l’energia elettrica destinata alla ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica si concretizza al momento della fornitura presso il punto di prelievo (POD) relativo all’infrastruttura di ricarica e l’obbligo del pagamento di tale imposta sorge in capo ai soggetti che effettuano la predetta fornitura;
b) i punti di ricarica non si considerano officine elettriche per l’acquisto e la rivendita di energia, con la conseguenza che i gestori di tali punti di ricarica non sono soggetti all’obbligo di licenza di cui all’art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 504/1995;
c) laddove gli operatori dei punti di ricarica acquistino energia elettrica da un fornitore dell’Unione europea privo di una sede nel territorio nazionale, esso dovrà designare una società, avente sede legale nel territorio nazionale, registrata presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane prima dell’inizio dell’attività di fornitura dell’energia elettrica e ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 53 del d.lgs. n. 504/1995, ossia i) denunciare all’ufficio tecnico di finanza l’attività; ii) ottenere la licenza d’esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale;
d) tali obblighi sorgono altresì in capo ai titolari dei punti di ricarica che esercitino un’officina di produzione di energia elettrica connessa all’impiego in questione o siano acquirenti per uso proprio. In tali ipotesi, il gestore dell’impianto di ricarica è il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica assunta in carico;
e) l’energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli elettrici presso le infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o aziende per i propri dipendenti, rientra, ai fini della tassazione dell’energia elettrica, tra gli usi dell’energia elettrica in “locali e luoghi diversi dall’abitazione”;
f) laddove, invece, l’impiego dell’energia avvenga presso altre infrastrutture (si pensi ai parcheggi dei centri commerciali ad uso dei clienti o ai parcheggi/posti auto condominiali ecc.), la relativa tassazione non potrà che essere quella “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”;
g) infine, in caso di consumo di energia elettrica per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica in locali di pertinenza di abitazioni private, la tassazione sarà quella prevista “per qualsiasi applicazione nelle abitazioni”.