16/10/2019

Non è possibile per i soci di una società che sostiene spese per riqualificazione energetica cui viene imputata pro quota la relativa detrazione, effettuare la cessione del credito alla società medesima da loro partecipata. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 15.10.2019 n. 415.

Come chiarito dalle circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Ciò è quanto accadrebbe nel caso di specie, laddove si desse risposta positiva al quesito posto dal contribuente: retrocedere il credito all’originario titolare della detrazione permetterebbe, infatti, al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d’imposta.

Poichè tale facoltà non è prevista dalla norma, l’Agenzia ha concluso che:

i soci ai quali la società istante ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, non possano cedere all’istante il credito corrispondente alla suddetta detrazione in quanto tale facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa in argomento.

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