Non si applica l’IVA all’accisa non addebitata al cliente
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., del 23 ottobre 2019, n. 26145
Con la sentenza n. 26145/2019 la Corte di Cassazione affronta e risolve – tra le varie problematiche esaminate – la questione dell’applicazione dell’IVA alle accise che non sono state oggetto di rivalsa, questione sollevata in numerosi accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. La soluzione della Corte è favorevole al contribuente, e cioè nel senso della inapplicabilità dell’IVA.
La fattispecie esaminata è quella di un’esenzione da accisa sull’energia elettrica, disconosciuta dall’Agenzia delle Dogane; la Corte ha confermato che in effetti l’esenzione era inapplicabile. L’Agenzia delle Entrate, a seguito della contestazione relativa alle accise, ha accertato nei confronti del produttore il debito dell’IVA che avrebbe dovuto gravare sull’ammontare dell’accisa che si asseriva dovuta, benché essa non fosse stata – ovviamente, visto che il produttore riteneva la fornitura esente – addebitata al cliente in via di rivalsa e non avesse dunque incrementato il prezzo di cessione dell’energia.
La Cassazione ribadisce in primo luogo ed in via generale ed astratta che l’accisa concorre a formare la base imponibile soggetta ad IVA e che la base imponibile IVA è costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto; affermazioni, queste, del tutto pacifiche tanto nel diritto unionale quanto in quello interno.
Con riferimento al caso di specie, poiché era incontestato che la rivalsa non fosse stata esercitata e che dunque il prezzo dell’energia pagato dal consumatore non avesse compreso l’accisa, la Cassazione conclude che l’IVA sull’ammontare di quest’ultima non è dovuta. Del resto, osserva la Corte, qualora il contribuente – dopo che sia stata accertata nei suoi confronti la debenza dell’accisa – decidesse di rivalersi sul cliente, l’IVA su tale somma si renderebbe (solo allora) dovuta.
Se questa conclusione della Corte appare del tutto lineare e condivisibile, qualche osservazione merita l’inciso della sentenza che, richiamando Cass. n. 5362/2014, afferma che laddove si tratti di un tributo per il quale vi è obbligo di rivalsa (diverso dall’IVA stessa), ben può sostenersi che il prezzo del servizio da assoggettare ad IVA ricomprenda sempre il tributo in questione, mentre “non altrettanto può dirsi per il prezzo dell’energia elettrica fornita dal produttore ai consumatori, tenuto conto che per le accise la rivalsa costituisce solo un diritto del fornitore e non un obbligo”. L’accento va posto su quest’ultima affermazione, mentre il richiamo a Cass. n. 5362/2014, che riguarda l’applicazione dell’IVA sui diritti di imbarco aeroportuali, è fatto semplicemente per rimarcare la differenza rispetto alla rivalsa nelle accise. Dunque la Cassazione intende rafforzare la sua conclusione sulla inapplicabilità dell’IVA alle accise sull’energia elettrica non addebitate in rivalsa sottolineando che la rivalsa è comunque solo facoltativa. Perciò il produttore, anche nel caso in cui avesse regolarmente assolto l’accisa, ben avrebbe potuto non rivalersene sul cliente, con la conseguente inapplicabilità dell’IVA sul relativo ammontare. In altri termini, non sussiste alcuna necessaria conseguenzialità tra accertamento del debito per accisa in capo al produttore ed addebito in via di rivalsa al consumatore.