Estrazione dei beni dai depositi IVA e autofattura elettronica: i chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nota 73328/RU del 12 luglio 2019
Con la nota 73328/RU del 12 luglio 2019, l’AdD ha fornito chiarimenti per il trattamento delle autofatture emesse in caso di estrazione di beni da un deposito IVA, in caso di rapporti con soggetti non residenti nè stabiliti in Italia, a seguito dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, vigente a partire dal 1 gennaio 2019, per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Riportandosi ai chiarimenti già forniti in proposito dall’AdE, con la risposta ad interpello n. 104 del 9 aprile 2019, l’AdD ha ribadito che l’estrazione dei beni da un deposito IVA non comporta, in linea di massima, l’obbligo di fatturazione elettronica, in caso di rapporti con soggetti non residenti nè stabiliti in Italia essendo tale procedura meramente facoltativa. In questi casi, infatti, l’autofattura emessa dall’operatore che estrae il bene dal deposito è un mero documento integrativo, necessario solo per l’assolvimento del debito d’imposta in Italia (cfr. art. 50-bis, comma 6, d.l. 331/1993).
Diversa, però, è la situazione che si verifica quando il valore del bene inserito nel deposito e quello del bene successivamente estratto non coincidono; ciò avviene quanto il valore del bene estratto dal deposito deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili (come, ad esempio, per le lavorazioni, e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, eventualmente rese nel deposito ed aventi ad oggetto i beni stessi). Poiché in questo caso l’autofattura emessa al momento dell’estrazione diventa strumentale all’individuazione del valore del bene estratto e della sua corretta base imponibile, allora, chiarisce l’AdD, per queste operazioni la fatturazione dovrà essere elettronica, tramite Sistema di Interscambio (SdI).
L’ AdD ha, infine, colto nuovamente l’occasione, nella nota, per ricordare che i soggetti che sono meramente “identificati” ai fini IVA in Italia (direttamente o tramite rappresentante fiscale) non sono tenuti alla fatturazione elettronica che potrà essere da questi effettuata solo su base volontaria. L’obbligo di fatturazione elettronica, infatti, riguarda – lo si ripete – solo i soggetti residenti o “stabiliti” ai fini IVA in Italia (cfr. art. 1, comma 3, d. lgs. 127/2015).