Applicazione cumulativa di Tremonti ambiente e Conti Energia: confermata la facoltà di “definizione agevolata” e rinuncia al contenzioso

Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”
25/02/2020

Il contribuente che ha fruito, in via cumulativa, degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (c.d. Conto Energia) e della detassazione per investimenti ambientali realizzati da PMI (c.d. Tremonti ambiente), può sanare la propria posizione e definire i contenziosi eventualmente sorti in virtù del divieto di cumulo delle due agevolazioni, ritenuto sussistente da parte dell’Amministrazione resistente, entro il 30 giugno 2020. Tale facoltà, confermata con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio 2020) (v. nostra nota del 15 novembre 2019), rappresenta il tentativo del Legislatore di garantire una via d’uscita dal gravoso contenzioso amministrativo e tributario originatosi negli anni in merito alla cumulabilità dei benefici goduti, fornendo agli operatori del settore fotovoltaico, attraverso una forma di “definizione agevolata”, la possibilità di optare per la rinuncia al beneficio della Tremonti ambiente e di “salvare” gli incentivi alla produzione di energia elettrica di cui al Conto Energia. Come si ricava dalla relazione illustrativa al disegno di legge per la conversione del collegato fiscale, il Legislatore ha infatti inteso

superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale di cui alla […] legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. “Tremonti ambiente”)”.

Il confronto tra il dato normativo e i lavori preparatori non chiarisce, tuttavia, se l’intervento del Legislatore si limiti all’istituzione di uno strumento di definizione agevolata e facoltativa a beneficio del contribuente, oppure se il medesimo abbia contestualmente affermato, con valore di legge, l’esistenza di un divieto di cumulo dei due benefici. In tale ultima ipotesi, taluni dubbi parrebbero sorgere in merito alla natura, interpretativa o innovativa, della disposizione e, di conseguenza, alla sua efficacia temporale.

Il mantenimento dell’agevolazione viene riservato, come accennato, ai soli benefici previsti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici dal III, IV e V Conto Energia (di cui, rispettivamente, ai D.M. 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012) ed è subordinato al pagamento, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020, di un importo determinato applicando alla variazione in diminuzione operata in sede di dichiarazione e relativa all’agevolazione Tremonti ambiente, l’aliquota d’imposta IRES ratione temporis vigente. Il contribuente è esentato dal pagamento di sanzioni eventualmente già irrogate e/o interessi maturati medio tempore.

Inoltre, il soggetto che intende optare per la definizione deve trasmettere, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, i cui contenuti e modalità di presentazione saranno definiti con provvedimento direttoriale di prossima emanazione, indicando, in tale sede, l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni in parola e assumendo altresì l’impegno a rinunciarvi.

Regolando gli effetti dell’opzione sui contenziosi eventualmente pendenti, il Legislatore ha previsto che questi dovranno essere sospesi dal giudice, previo deposito in giudizio di copia della comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate e che gli stessi si considereranno estinti con il successivo deposito in giudizio della documentazione attestante gli effettuati pagamenti.

Con l’intervento in commento è stato stabilito, infine, che il perfezionarsi della definizione agevolata preclude al Gestore dei servizi energetici (GSE) che avesse accertato l’irregolarità dei dati trasmessi dagli operatori di disporre, nei confronti di questi ultimi, la misura sanzionatoria della decurtazione delle erogazioni ancora in corso, prevista dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011.

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