Rinvio dei termini di decorrenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi di benzina e gasolio per alcune categorie di distributori di carburante

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 22 aprile 2020, n. 171426
25/05/2020

Il provvedimento Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate 22 aprile 2020 n. 171426 ha riconosciuto una maggiore gradualità nell’applicazione dell’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi di benzina e gasolio per alcune categorie di distributori di carburante.

Questa disposizione, emanata di concerto tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa acquisizione del parere del ministero dello Sviluppo economico, ha apportato dei cambiamenti nel calendario d’invio dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i gestori di impianti di erogazione di gasolio e benzina, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Si rammenta che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi era stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 909, legge n. 205/2017), che ha inserito il nuovo comma 1-bis, all’ articolo 2, del d. lgs. n. 127/2015.

Il provvedimento odierno, tenendo anche conto delle richieste effettuate dalle associazioni di categoria degli operatori del settore e delle problematiche tecniche rappresentate per l’emergenza sanitaria nazionale determinata dal “Covid-19”, ha uniformato e prorogato i termini di avvio della procedura, al 1° settembre 2020 per tutti gli impianti con erogato nel 2018 superiore a 1,5 milioni di litri. (si ricorda che nella precedente versione erano stati previsti due termini, rispettivamente: il 10 gennaio 2020 per gli impianti con erogato di benzina e gasolio nel 2018 superiore a 3 milioni di litri; il 1° luglio 2020 per gli impianti con erogato per il 2018 superiore a 1,5 milioni di litri).

La proroga dei termini non ha riguardato i distributori di carburante ad elevata automazione (c.d. ghost station) che erano tenuti ad assolvere tali obblighi già dal 1° luglio 2018. Per questi soggetti potrebbe operare la sospensione di cui all’art. 62, d.l. 18/2020, benché la circolare 8/E 2020 non li menzioni espressamente.

Ricapitolando, ad oggi i termini di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi sono i seguenti (provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli n.106701/2018 , modificato dai provv.  1435588/2019 e 171426/2020):

Decorrenza dell’obbligo

Ambito di applicazione

1.7.2018

Impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità “self service prepagato” e che sono muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica, di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante

1.9.2020

Impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente una quantità di benzina e gasolio superiore a 1,5 milioni di litri

1.1.2021

Impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente una quantità di benzina e gasolio inferiore o uguale a 1,5 milioni di litri

Viene, invece, confermato l’avvio del regime dal 1° gennaio 2021 per gli impianti più piccoli (i.e. con erogato 2018, fino a 1,5 milioni di litri) e resta inalterata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi che dovranno essere effettuati secondo il calendario seguente:

– entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;

– entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali.

In quest’ultimo caso, quindi, il primo invio dovrebbe essere effettuato entro il 31 ottobre 2020 (posticipato al 3 novembre 2020) anche se con riferimento al solo mese di settembre, in quanto ultimo mese del terzo trimestre 2020.

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