Novità per il settore energetico nel D.L. “Rilancio”

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
28/05/2020

In concomitanza con l’avvio della Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo ha varato il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, che mira a sostenere la ripresa economica e sociale del Paese, mediante una maxi-manovra da 55 miliardi.

Il nuovo Decreto-Legge, conosciuto come D.L. “Rilancio”, si compone di 266 articoli, tra i quali figurano diverse disposizioni riguardanti il settore energetico.

La prima misura si trova all’art. 30 e riguarda la “Riduzione degli oneri delle bollette elettriche” per le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (i.e., le piccole e medie imprese). In particolare, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA dovrà rideterminare le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica, in modo da azzerare la c.d. quota fissa della bolletta, non commisurata al livello di consumo e relativa alle tariffe di rete e agli oneri generali di sistema, per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione. Per le sole utenze non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri di sistema saranno invece rideterminati applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione del servizio.

Per l’attuazione della suddetta misura sono stati stanziati 600 milioni di euro, che il MEF provvederà a versare sul Conto emergenza Covid-19 istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

L’art. 41 del DL reca, invece, “Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi”.

In particolare, il comma 1 proroga la chiusura dell’anno d’obbligo 2019 (già rinviata al 15 maggio 2020 dalle precedenti disposizioni emergenziali) al 30 novembre 2020. Tale possibilità, osserva la relazione illustrativa, è volta a garantire

“al mercato un tempo più adeguato per potersi riassestare dopo l’attuale emergenza”

anche in considerazione della già scarsa liquidità che caratterizzava il sistema dei TEE.

Il comma 2, invece, interviene sui Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), anticipando l’inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che a normativa vigente dovrebbero attendere il 1° gennaio dell’anno successivo. L’obiettivo, anche in tal caso, è quello di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato, nonché di salvaguardare i piani industriali alla base degli investimenti, che hanno subito ritardi a causa del blocco delle attività produttive.

Si trova agli articoli 119 e 121 del DL una delle misure più reclamizzate del provvedimento in questione: il cosiddetto “Superbonus”.

In sintesi, la disposizione prevede l’applicazione di una detrazione del 110% – da ripartire in cinque rate annuali – per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus) e/o a ridurre il rischio sismico (sismabonus), nonché relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le norme si applicano agli interventi effettuati da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni), anche su seconde case, purché in condominio (sono esclusi gli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale), nonché da condomini, Istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

In forza di quanto previsto dall’art. 121, i soggetti aventi diritto alla suddetta detrazione potranno optare, in alternativa ad essa:

 

“a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

Il provvedimento dedica spazio anche alla mobilità sostenibile, prevedendo all’art. 229 un programma sperimentale di incentivi.

In particolare, in favore dei maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità”, volto a coprire il 60% della spesa sostenuta – fino ad un massimo di 500 euro – per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture.

Il suddetto buono potrà essere richiesto una sola volta e per acquisti sostenuti nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 31 dicembre 2020.

Da ultimo, si segnalano alcune rilevanti novità in materia fiscale.

L’articolo 129 dispone una rimodulazione dei versamenti relativi alle accise su elettricità e gas per i mesi di maggio e giugno 2020. In particolare, tali somme potranno essere versate nella misura del 90% dell’importo dovuto, con un conguaglio successivo da versarsi in unica soluzione entro marzo 2021 ovvero in dieci rate mensili senza interessi, da marzo a dicembre 2021.

All’articolo 131 si prevede che, alla luce della situazione emergenziale, i pagamenti delle accise sui prodotti energetici relativa al mese di marzo, con scadenza 16 aprile, verranno comunque considerati regolari se effettuati entro il 20 maggio. Ancora, all’articolo 132 si indica che, per i mesi da aprile ad agosto inclusi, i soggetti obbligati ai pagamenti delle accise sui prodotti energetici possano effettuarli, a titolo di acconto, nella misura dell’80% delle somme che sarebbero dovute. Infine, all’articolo 162 è prevista la possibilità di rateizzare il debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici.

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