30/06/2020

Con la sentenza del 28 maggio 2020, in cui è stata decisa la causa C-727/17, la Corte di Giustizia europea si è espressa sulla compatibilità con il diritto UE della normativa di uno Stato membro che subordina l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima da edifici con destinazione d’uso residenziale.

In particolare, la questione è stata sollevata con riferimento alla legge polacca sulle centrali eoliche, nella parte in cui, agli artt. 3 e 4, impone una distanza minima tra il loro luogo di ubicazione ed un edificio residenziale o con destinazione d’uso misto, pari o superiore a dieci volte l’altezza della centrale eolica, misurata dal livello del suolo al più alto punto della costruzione, inclusi i componenti tecnici e, in particolare, il rotore con le pale.

Tale condizione, infatti, riduce la possibilità di ubicare centrali di grandi dimensioni (in particolare, come nel caso di specie, di altezza superiore a 100 metri) all’1% della superficie del territorio polacco, limitando de facto lo sviluppo del settore e producendo effetti equivalenti a restrizioni quantitative alla commercializzazione degli aerogeneratori e, più in generale, all’accesso all’attività de qua, tali da giustificare la rimessione sul punto di tre distinti quesiti pregiudiziali, con riferimento ad altrettante disposizioni europee, e segnatamente: (i) la Direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione; (ii) la Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; (iii) la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Nello specifico, con il primo quesito, il giudice del rinvio ha chiesto se il requisito della distanza minima, nella misura in cui comporta una notevole limitazione alla commercializzazione degli aerogeneratori, possa costituire una “regola tecnica” ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. f), della Dir. 2015/1535 e, come tale, soggetta all’obbligo di notifica alla Commissione di cui all’art. 5 della medesima Direttiva, non osservato nel caso di specie.

Al riguardo, il Giudice UE, dopo aver passato in rassegna le quattro categorie di regole tecniche menzionate dalla fonte europea, ha escluso che una prescrizione come quella in questione possa essere di per sé ricondotta ad una di esse, a meno che non comporti un utilizzo puramente marginale degli aerogeneratori; circostanza che spetta però al giudice nazionale verificare.

Il secondo quesito concerneva invece la possibilità che una norma nazionale come quella di specie possa rappresentare una

“disposizione che subordina l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di un requisito discriminatorio”, “sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione (…) di una distanza geografica minima tra prestatori”,

e in quanto tale vietata ai sensi dell’art. 15, par. 2, lett. a), della Dir. 2006/123/CE.

La Corte di Giustizia, anche in questo caso, ha escluso che la fattispecie in esame possa rientrare nel novero della norma europea invocata, e segnatamente la Dir. 2006/123/CE, in quanto quest’ultima si applica alla sola attività di “servizi”, quando invece, nel caso di specie, trattasi di attività di produzione di un prodotto, quale è l’elettricità, rispetto alla quale l’eventuale ed ulteriore prestazione di servizi (i.e. regolazione di rete e tutela dei prezzi dell’energia) assume carattere meramente accessorio.

Infine, il terzo e ultimo quesito riguardava la conformità della norma polacca sull’eolico alla Dir. 2009/28/UE di promozione delle fonti rinnovabili, e segnatamente agli artt. 3, par. 1, e 13, par. 1, nella misura in cui impongono a ogni Stato membro, rispettivamente, di assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia raggiunga una soglia minima per l’anno 2020; nonché di garantire che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione di impianti per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili siano proporzionate e necessarie.

In sintesi, il giudice del rinvio riteneva che la normativa polacca, attraverso le sue restrizioni alla localizzazione delle centrali eoliche, da un lato, potesse compromettere il conseguimento, da parte della Repubblica di Polonia, dell’obiettivo, assegnatole dalla Direttiva, della soglia del 15% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020; dall’altro, non risultasse giustificata da un effettivo motivo imperativo di interesse generale, nonché proporzionata all’obiettivo perseguito dal legislatore.

Orbene, sul punto, la Corte di Giustizia UE ha innanzitutto ribadito che – come già affermato in precedenti sentenze – gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità riguardo alle misure da adottare per raggiungere gli obiettivi nazionali fissati dalla Direttiva, restando liberi

di inquadrare e sviluppare le fonti di energia rinnovabili che considerano più adatte alla loro situazione nonché di privilegiare una fonte di energia rinnovabile piuttosto che un’altra”.

In forza di tale presupposto, la Corte ha quindi chiarito che la disciplina europea, in quanto tale, non impedisce affatto l’imposizione di limiti nazionali all’installazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile, quale il rispetto di una distanza minima tra una centrale eolica ed edifici residenziali. Purché, naturalmente, tale normativa nazionale risulti

“necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo nazionale generale obbligatorio dello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

In particolare, spetta a tale giudice verificare

“che le misure adottate dallo Stato membro interessato non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui al procedimento principale, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti”.

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