Istanza di rateizzazione del debito d’accisa da parte dei titolari di depositi fiscali di prodotti energetici che versino in situazioni di temporanea difficolta: istruzioni e modalità operative

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Determinazione Direttoriale prot. n. 1630202/RU del 30 maggio 2020 – Circolare n. 11/2020, prot. n. 163203/RU del 30 maggio 2020
25/07/2020

L’art. 3 comma 4-bis del d.lgs. n. 504/95 (di seguito “TUA”) prevede per i titolari di deposito fiscale di prodotti energetici che si trovino in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica la possibilità di presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, un’istanza di rateizzazione del debito d’imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza (si rammenta, incidentalmente, che la possibilità è prevista anche per i titolari di depositi fiscali di alcoli e bevande alcooliche).

Con il Decreto Rilancio (v. art. 162 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34) sono state apportate alcune modifiche al detto articolo con l’intento, da una parte, di integrarne il contenuto al fine di meglio definire le sue modalità di applicazione e, dall’altra, di favorirne l’immediata attuazione, abrogando il riferimento della norma all’adozione di un decreto ministeriale necessario per attuare tale procedura.

In questo contesto, è stata emessa il 30 maggio 2020 la determinazione direttoriale prot. n. 163202/RU, proprio per individuare criteri e modalità applicative di tale istituto. In pari data l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la circolare esplicativa n. 11/2020, prot. n. 163203/RU con ulteriori indicazioni sul tema.

Nell’art. 1 della determinazione viene precisato che l’unico soggetto legittimato a richiedere la rateizzazione è il depositario autorizzato, titolare del deposito fiscale; si comprende così che gli altri soggetti obbligati d’accisa, come ad esempio i soggetti autorizzati allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi nonché gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici per i propri prodotti detenuti presso depositi ausiliari, rimangono esclusi dal beneficio.

Come noto, la concessione della rateizzazione è subordinata alla sussistenza di condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica che rendano impossibile per il depositario assolvere l’obbligo di pagamento in un’unica soluzione. Viene precisato nella determinazione, però, che tali condizioni non devono essere addebitabili al depositario; la puntualizzazione appena richiamata rende inammissibili le istanze di rateizzazione che dovessero essere presentate dai soggetti che versano in uno stato generale e permanente di insolvenza tale da pregiudicare la continuità aziendale (i.e.: lo stato di liquidazione volontaria e le varie procedure concorsuali)

La situazione di difficoltà deve essere attestata dall’istante con un’apposita dichiarazione sostitutiva di natura autocertificativa,  resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che va presentata contestualmente all’istanza.

La direttiva poi chiarisce quali documenti andranno allegati insieme all’attestazione (e all’istanza):

– una copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese. Nel caso di ditte non tenute alla redazione del bilancio, una copia dell’ultimo rendiconto economico;

– una relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa esercente, sottoscritta da una società di revisione o da un professionista, abilitati alla revisione contabile.

La circolare 11/D, poi, specifica ulteriormente le informazioni da riportare nella relazione dovrà per una compiuta valutazione della situazione economica e finanziaria del soggetto istante. In particolare, chiariscono le Dogane, dovranno essere evidenziati gli indici sintomatici dello stato di oggettiva e transitoria difficoltà, rapportati alle caratteristiche dell’attività esercitata nel deposito ed alle modalità di attuazione dell’accisa, e dovranno potersi ricavare, per il mese in cui i beni sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo:

  • una riduzione delle quantità immesse in consumo dal deposito pari ad almeno il 33 per cento delle quantità mensili mediamente immesse in consumo nel semestre precedente;
  • una riduzione del fatturato pari ad almeno il 33 per cento del fatturato medio mensile del semestre precedente.

Sarà necessario indicare anche le informazioni utili a valutare le disponibilità liquide del depositario e, in particolare, l’andamento dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, secondo un dettagliato prospetto che dovrà comprendere – per il mese in cui sono effettuate le immissioni in consumo oggetto di rateizzazione e per gli ultimi 12 mesi antecedenti – l’indicazione:

– dell’accisa pagata, distinta per le immissioni in consumo di prodotto di proprietà e per quello dei depositanti;

– dell’IVA pagata alle previste scadenze, riferita alla partita iva del depositario autorizzato;

– delle fatture ricevute per l’acquisto delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti nonché per il pagamento degli oneri di gestione del deposito (ad esempio: utenze, sicurezza, ecc.);

– del costo del personale;

– degli importi delle fatture emesse per la vendita di prodotti e per la messa a disposizione dei serbatoi di stoccaggio;

– degli elementi comprovanti la sostenibilità dell’onere finanziario derivante dal piano di rateizzazione del debito.

Tutte queste informazioni si rendono necessarie per consentire all’Agenzia delle dogane il pronto riscontro della situazione dichiarata dall’istante.

L’istanza di rateizzazione del debito d’imposta va presentata telematicamente a mezzo posta elettronica certificata, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente (o alla Direzione Centrale Energie e Alcoli per il tramite del competente Ufficio delle Dogane nel caso di importi da rateizzare superiori a 1.000.000 di euro), e sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa. Essa deve riportare necessariamente: il codice di accisa attribuito al deposito fiscale, l’ammontare del debito d’accisa per il quale si chiede la rateizzazione e il numero delle rate mensili in cui si intende frazionare il pagamento.

Il termine del procedimento, fissato in 15 giorni decorre dalla ricezione dell’istanza. L’Ufficio delle Dogane ne verifica la regolarità e la completezza e nel caso rilevi carenze nei documenti prodotti dalla parte, comunica al soggetto richiedente entro 5 giorni l’invito a regolarizzarli assegnando al medesimo 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per provvedere. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento.

Quando l’istanza viene accolta l’ufficio autorizza il pagamento dell’accisa mediante un numero di rate mensili di importo costante, da corrispondere in conformità alle scadenze stabilite dall’articolo 3, comma 4, del TUA. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura percentuale del saggio legale vigente tempo per tempo, maggiorata di 2 punti.

In caso di accoglimento dell’istanza, il periodo di rateizzazione, che deve rispettare il vincolo di durata fissato dal comma 4-bis dell’articolo 3 del TUA, deve iniziare e completarsi nel medesimo anno solare ed il termine di pagamento della rata finale non può superare la data di scadenza prevista per il versamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre dello stesso anno.

Il mancato versamento di una sola rata comporta la decadenza dalla rateizzazione: in tal caso dovranno essere pagati gli importi residui, insieme agli interessi e all’indennità di mora. In ogni caso, è possibile, in ogni momento, estinguere il debito versando l’imposta residua previa comunicazione all’organo procedente e trasmissione di copia del modello F24 e della relativa quietanza.

Da ultimo, in sede di prima applicazione di questo istituto e alla luce dell’emergenza COVID-19 la Circolare dell’Agenzia delle Dogane ha anche consentito il ricorso ad alcune semplificazioni procedurali per rendere più agevole l’accesso alla rateizzazione:

  • la relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa può essere anche sottoscritta dal titolare del depositario istante, salva successiva certificazione da parte della società di revisione o del professionista che dovrà pervenire nei successivi dieci giorni; ciò è consentito nel caso in cui il titolare sia impossibilitato a procedere diversamente, per l’urgenza di contenere gli effetti dello stato di crisi temporanea.
  • nel caso di depositi fiscali presso cui operino depositanti regolarmente censiti, titolari di altri depositi fiscali, la condizione oggettiva e temporanea di difficoltà può essere comprovata anche col mancato ricevimento del flusso monetario relativo all’accisa da pagare sui prodotti immessi in consumo di proprietà dei detti depositanti.

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