25/07/2020

L’acquisto e installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici destinata ad uso privato non può, di per sé, beneficiare dell’applicazione dell’aliquota IVA pari al 10 per cento prevista per le “opere di urbanizzazione”. Tuttavia, se la colonnina di ricarica è acquistata ed installata unitamente ad un impianto fotovoltaico, in modo che le due infrastrutture costituiscano “un tutt’uno”, l’operazione “accede” al regime di aliquota IVA del 10 per cento prevista per gli “impianti di produzione […] di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica”.

La risposta n. 218 del 14 luglio 2020 interviene a chiarire il trattamento IVA di un’operazione, quella di acquisto di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che è stata al centro di recenti interventi in senso “agevolativo” da parte del legislatore, sul versante delle imposte sui redditi. L’art. 1, comma 1039 della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ha, infatti, previsto che i soggetti passivi IRPEF ed IRES che sostengono spese relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica, non accessibili al pubblico, per veicoli alimentati ad energia elettrica, godono di una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento degli oneri sostenuti, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. Più di recente, inoltre, il d.l. n. 34/2020 (“d.l. Rilancio”), convertito con l. n. 77/2020, ha innalzato l’importo della citata detrazione al 110 per cento della spesa sostenuta, “semprechè l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1” dell’art. 119 del medesimo decreto, ossia ad uno degli interventi di efficientamento energetico agevolabili attraverso il c.d. “superbonus”, tra cui rientra anche l’installazione di un impianto fotovoltaico (se combinato ad un intervento di climatizzazione).

In un tale contesto d’imposizione sui redditi, la risposta in epigrafe ha ritenuto che, per quanto riguarda il trattamento IVA, le citate operazioni di acquisto ed installazione non rientrano in alcuna delle tipologie di operazioni contenute nella Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, recante l’identificazione dei “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento” e non possano, dunque, essere assoggettate ad aliquota agevolata, dovendo trovare applicazione l’aliquota IVA ordinaria.

In particolare, l’acquisto e messa in opera delle colonnine elettriche, non accessibili al pubblico, non costituiscono “opere di urbanizzazione” e, più specificamente, non rientrano tra le operazioni elencate dalla menzionata Tabella, ai punti:

  1. 127-quinquies: “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; […]; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”;
  2. 127-sexies: “beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”;
  3. 127-septies: “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”;

Rileva preliminarmente l’Agenzia delle Entrate che le “opere di urbanizzazione” hanno, in generale, “la funzione di soddisfare esigenze ed interessi collettivi di primario spessore e, di norma, sono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi pubblici o privati”. In accordo a tale funzione, le opere di urbanizzazione si caratterizzano per la “destinazione ad uso pubblico, a prescindere dalla localizzazione delle stesse”.

Tale ultima connotazione, invero decisiva nella soluzione prospettata dall’Agenzia, non verrebbe in alcun modo obliterata dalla circostanza che, per espressa previsione normativa, “le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale” (art. 17-sexies, comma 1, della l. n. 134/2012). Ciò dal momento che la citata disposizione non è, in ogni caso, idonea a consentire una ricomprensione tout court delle colonnine elettriche in oggetto tra le “opere di urbanizzazione” anche a prescindere dall’accessibilità pubblica all’infrastruttura.

Solo le opere di urbanizzazione ad accesso pubblico, infatti, rispondono alla generale funzione, sopra ricordata, di “soddisfa[re] esigenze e interessi collettivi di primario spessore”.

Le infrastrutture in parola non costituiscono, infine, nemmeno “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica” citati al punto 127-quinquies della Tabella, posto che esse “consent[ono] il solo trasferimento di elettricità verso un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo”. Diversamente, l’installazione della colonnina in luogo privato potrà accedere al regime di aliquota previsto per gli “impianti di produzione” di energia elettrica da fonte rinnovabile laddove essa si accompagni all’installazione di un impianto fotovoltaico, utilizzato al fine di alimentare la colonnina stessa. Solo in quest’ultimo caso gli acquisti e posa in opera di entrambe le infrastrutture – colonnina e impianto fotovoltaico – beneficeranno dell’aliquota IVA al 10 per cento.

Ti può interessare anche: