Il Consiglio di Stato conferma i principi giurisprudenziali in materia di “servizi ausiliari”
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 6 ottobre 2020, n. 5913
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 ottobre 2020, n. 5913, è tornato ad esprimersi sui principi afferenti ai c.d. servizi ausiliari nell’ambito dei sistemi di incentivazione per la produzione di energia.
In particolare, il Supremo Consesso ha confermato la precedente giurisprudenza con riferimento ad una fattispecie complessa, avente ad oggetto la verifica su un impianto di termovalorizzazione ammesso all’incentivazione sotto un duplice regime: CIP6 e Certificati Verdi per le cc.dd. eccedenze.
Orbene, in proposito, viene innanzitutto ribadito il principio per cui debba considerarsi incentivabile la sola energia utile prodotta da un impianto, al netto, dunque, dell’energia assorbita dai suoi servizi ausiliari.
La nozione di energia assorbita dai servizi ausiliari è quella elaborata e chiarita dall’Autorità garante del settore (attuale ARERA), con riguardo specifico all’incentivo Cip6, nella Delibera n. 2/06, ovvero individuata nell’energia
“a) impiegata, in usi diversi dall’illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia elettrica, anche esterni al perimetro della centrale o forniti da soggetti diversi dal titolare della centrale, inclusi tutti i servizi ausiliari di trattamento del combustibile;
b) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, dai servizi ausiliari di centrale durante i periodi di fermata dei gruppi di generazione, al netto dei periodi di manutenzione programmata, straordinaria o di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi stessi”.
Tale metodo di calcolo è coerente con le finalità legate all’incentivazione e, come tale, è applicabile, non soltanto al regime CIP6, cui fa espressamente riferimento la suddetta Delibera, ma per analogia anche ai Certificati Verdi, in assenza di una specifica distinta disciplina che regoli la fattispecie in termini espressamente opposti.
Invero, il sistema degli incentivi nel suo complesso è intrinsecamente connesso con la reale cessione di energia e, per l’effetto, con la sua conseguente immissione in rete. Di tal ché, ove l’energia non ceduta – in quanto assorbita dai servizi ausiliari del processo produttivo dello stesso cedente – fosse ammessa a beneficiare degli stessi prezzi incentivati dell’energia immessa in rete, si assisterebbe ad una vera e propria frustrazione dei principi ispiratori della materia.
In tal caso, infatti, vi sarebbe il rischio che vengano premiati impianti poco efficienti, volti a produrre energia elettrica impiegata in larga parte per i servizi ausiliari, ossia per il funzionamento dell’impianto, anziché per la cessione al sistema elettrico.
Su tali presupposti, il Consiglio di Stato ha precisato che i suddetti principi trovano applicazione anche a dispetto di eventuali clausole di forfettizzazione dell’energia assorbita, inserite nelle convenzioni stipulate tra gli operatori economici e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Tali clausole, infatti, devono essere interpretate unicamente quali strumenti per la stima del consumo degli ausiliari e delle perdite di linee o di trasformazione, utili per semplificare e determinare in via provvisoria le partite di dare e avere tra il soggetto incentivato e il GSE (parti della convenzione). Tuttavia, non possono in alcun modo prevalere sui dati reali e l’effettivo computo dell’energia netta incentivabile.
Ne consegue che le eventuali determinazioni convenzionali e forfettarie non possono assumere un valore precettivo assoluto, ma piuttosto vanno intese come
“clausole di stima del consumo degli ausiliari, utili nella limitata funzione di regolare le continue, ma provvisorie, partite di dare ed avere tra il soggetto incentivato e il Gestore della rete”.
Pertanto, le relative stime forfettarie, se rivelatesi come completamente scollegate e non aderenti alla realtà, non possono non essere sottoposte a verifica e rettifica, in presenza dei sistemi di controllo previsti dalla legge, dai quali non si può derogare.