Il “superbonus” del 100% spetta anche ai soggetti non residenti
Ministero dell’Economia e delle Finanze, risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-04433 del 28 luglio 2020
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04433 del 28 luglio 2020, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’agevolazione del c.d. “superbonus” previsto dall’art. 119 del d.l. n. 34/2020 (decreto Rilancio) convertito, spettando a tutti i contribuenti che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, può essere fruito anche da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
In particolare, l’interrogazione parlamentare presentata dal dep. Ungaro al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 luglio 2020 ha avuto ad oggetto le disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del richiamato decreto Rilancio che, come noto, hanno disposto l’innalzamento al 110% delle detrazioni fiscali già esistenti per taluni specifici interventi di riqualificazione energetica (“ecobonus”) e per gli interventi antisismici (“sismabonus”), nonché – a certe condizioni – per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 119, cfr. altro contributo su questo sito) nonché la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della relativa detrazione, per uno “sconto sul corrispettivo” o per la trasformazione dell’importo della detrazione in credito d’imposta, con facoltà di cessione del credito ad altri soggetti (art. 121, cfr. altro contributo su questo sito).
In sede parlamentare è stato chiesto di sapere
“se anche i connazionali residenti all’estero, iscritti all’Aire, possano usufruire di quanto previsto dalle nuove norme senza alcuna preclusione della cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico”.
L’Amministrazione finanziaria ha fornito, nel caso di specie, risposta affermativa. Ponendosi, invero, in continuità con precedenti interventi di prassi sul punto, che avevano ritenuto fruibili dal soggetto non residente le agevolazioni relative agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici, di cui agli artt. 1 commi 344-348 della l. n. 296/2006 (cfr. Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, p. 295) e agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali di cui all’art. 14 del d.l. n. 63/2013 (cfr. Risposta ad interpello n. 25, del 5 febbraio 2020), la risposta in epigrafe ha ritenuto che la misura agevolativa di cui all’art. 119 “riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengano le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”. Tale conferma è stata raggiunta valorizzando il dato testuale della disposizione da ultimo citata, la quale individua, tra i destinatari del c.d. “superbonus”, tutte “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.
I soggetti non residenti, al pari di quelli residenti nel territorio dello Stato, possono inoltre optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ai sensi di quanto previsto dal già citato art. 121 del d.l. n. 34/2020.