Cessione dell’Ecobonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 425 del 1° ottobre 2020
28/11/2020

Con risposta ad interpello del 1° ottobre 2020 n. 425, l’Agenzia dell’Entrate affronta il tema relativo alla cessione della detrazione c.d. Ecobonus in presenza di più fornitori, con particolare riguardo agli interventi di sostituzione di quadri elettrici ed impianti di climatizzazione invernale di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Nel quesito prospettato dall’istante si chiede all’Agenzia di fornire chiarimenti in merito alla possibilità, per ciascun fornitore, di essere cessionario solo della quota di credito corrispondente alla prestazione da costui erogata, oppure, anche della quota di credito spettante ad altro fornitore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia interessato ad acquistarla.

A tale riguardo, l’Agenzia svolge anzitutto una breve panoramica della normativa rilevante, a partire dall’articolo 14, comma 2-sexies, del decreto legge n. 63 del 2013 che ammette, in termini generali, la possibilità di cedere ai fornitori o ad altri soggetti privati il credito derivante dal mancato esercizio del diritto a detrarre le spese sostenute in occasione degli interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, per quanto attiene all’ambito applicativo della cessione, l’Agenzia osserva che, da un lato, la possibilità di cedere il credito è stata estesa a partire dal 1° gennaio 2018 (cfr. articolo 1, comma 3, lett. a), n. 9), della Legge n. 2015 del 2017) a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, e quindi anche a quelli eseguiti sulle singole unità immobiliari come verificatosi nella specie; e dall’altro, che i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, ai sensi della circolare 11/E del 18 maggio 2018, possono essere:

  1. i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  2. altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata;
  3. banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Ciò premesso, l’Agenzia è passata ad analizzare le modalità attuative della cessione del credito, citando al riguardo il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165110, nonché, per quanto attiene al caso della cessione del credito con interventi su singole unità immobiliari, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, prot. n. 100372, il cui punto 3.3, nello specifico, stabilisce che

in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore”.

Pertanto, alla luce della normativa rilevante, l’ipotesi della cessione disposta in favore di più fornitori deve essere commisurata, in ogni caso, alle spese sostenute nel periodo senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base dei valori dei beni e servizi forniti.

Di conseguenza, alla luce di quanto sopra espresso, l’Agenzia ritiene che – rimanendo impregiudicato il potere di controllo dell’amministrazione finanziaria circa il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa – l’istante possa acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni c.d. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.

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