28/12/2020

Con la sentenza del 1° dicembre 2020, n. 256, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78/2010 (recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito nella legge n. 122/2010, in relazione agli articoli 3 e 136 della Costituzione.

La questione origina da una precedente declaratoria d’illegittimità costituzionale di varie disposizioni contenute in diversi commi dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recanti un’articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. Con tali disposizioni il legislatore statale aveva disposto la proroga di dieci anni delle concessioni di derivazione idroelettrica in corso, con l’obbligo per i concessionari di versare un canone aggiuntivo unico ripartito tra lo Stato e i Comuni interessati. Tali previsioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 1 del 2008, in quanto contrastanti con il riparto di competenze disegnato dall’art. 117, co.3 della Costituzione. La norma, infatti, costituiva una disposizione statale di dettaglio, in una materia, quale quella di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” rientrante, invece, nella potestà legislativa concorrente.

Con il d.l. n. 78 del 2010, come convertito, il legislatore statale ha nuovamente disposto, all’art. 15, una proroga delle concessioni, statuendo che le somme incassate dai Comuni e dallo Stato, versate dai concessionari antecedentemente alla sentenza n. 1 del 2008, fossero definitivamente trattenute dagli stessi Comuni e dallo Stato.

Con la sentenza n. 256 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-quindquies del d.l. n. 78/2010 in quanto contrastante con l’art. 136 della Costituzione. La Corte, infatti, ha ritenuto che

“l’art. 136 Cost. risulta leso, del resto, non solo quando sia espressamente disposto che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima conservi la propria efficacia, ma anche quando una disposizione di legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, persegua e raggiunga – come appunto nella specie – «anche se indirettamente, lo stesso risultato»”.

Il d.l. n. 78 del 2010, come convertito, ha riproposto la medesima proroga già censurata dalla Corte Costituzionale, autorizzando il trattenimento delle somme versate in precedenza ai Comuni e allo Stato dai medesimi concessionari.

 

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