Rimborso del credito IVA per l’acquisto di beni ammortizzabili: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello del 22 ottobre 2020 n. 497
Con la risposta ad interpello del 22 ottobre 2020 n. 497, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema del diritto di rimborso del credito IVA derivante dall’acquisto di beni ammortizzabili, consistenti nella specie in stazioni di ricarica per veicoli elettrici (“Electric Vehicle Charger”, in breve “EVC”) appositamente posizionate sul suolo pubblico o in aree private ad accesso pubblico per consentire agli utenti di usufruire del servizio.
Il quesito prospettato dall’istante ha ad oggetto la possibilità di chiedere – limitatamente agli acquisti di beni ammortizzabili – il rimborso del credito IVA annuale ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché il rimborso trimestrale ai sensi dell’articolo 38-bis, secondo comma, del medesimo decreto, qualora ricorra l’ulteriore presupposto quantitativo ivi stabilito. A tali fini, l’istante premette che le stazioni di ricarica non sono integrate irreversibilmente al suolo/punto di collocamento, così differenziandosi rispetto alla fattispecie degli impianti fotovoltaici, in relazione alla quale l’Amministrazione finanziaria ha escluso la spettanza del rimborso IVA quando l’impianto non è separabile dal bene immobile su cui insiste.
A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate effettua innanzitutto una ricognizione preliminare della normativa, rilevando che la lettera c) del secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 attribuisce al soggetto passivo il diritto di chiedere il rimborso del credito IVA, relativo agli acquisti o alle importazioni di beni ammortizzabili, direttamente all’atto di presentazione della dichiarazione annuale, purché tale credito risulti (nella dichiarazione stessa) superiore a lire cinque milioni, ossia ad € 2.582,28.
Inoltre, al ricorrere di tali presupposti, il successivo articolo 38-bis, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, consente di ottenere il rimborso del credito IVA sugli acquisiti di beni ammortizzabili anche in relazione a periodi inferiori all’anno, a condizione che il contribuente abbia effettuato “acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisiti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Infine, una volta esposta la normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate sottolinea la necessità – ai fini del rimborso – che il bene acquistato dal contribuente sia ammortizzabile, cioè suscettibile di essere sottoposto ad ammortamento, a nulla rilevando la circostanza che il relativo costo sia effettivamente sottoposto ad ammortamento da parte del proprietario (cfr. risoluzione n. 122/E del 13 dicembre 2011).
Ciò posto, e alla luce di quanto descritto dall’istante in relazione all’attività economica da lui svolta, l’Agenzia conclude per il riconoscimento della natura di bene strumentale, ammortizzabile ai sensi dell’articolo 102 del T.U.I.R., alla rete di stazioni di ricarica di proprietà del contribuente. L’IVA pertanto assolta dall’istante in relazione all’acquisizione delle EVC risulta rimborsabile in forza dell’articolo 30, secondo comma, lettera c), del d.P.R. n. 633/1972 nonché, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, secondo comma, al ricorrere delle condizioni ivi stabilite.