TEE: Il TAR Lombardia torna sulla competenza dell’Arera in materia di contributi tariffari
Tar Lombardia, Milano, Sez. I, sent. n. 437 del 18 febbraio 2021
Con la sentenza n. 437 del 18 febbraio 2021, il Tar Lombardia è tornato, nel corso di un giudizio di ottemperanza, sulla vicenda relativa ai contributi tariffari, riconosciuti ai distributori di energia, per i Titoli di efficienza energetica (Tee) o certificati bianchi, riaffermando la competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA in materia tariffaria.
Com’è noto, il miglioramento dell’efficienza energetica rientra tra gli obiettivi chiave dell’U.E., in forza del quale le imprese distributrici di energia elettrica e gas sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il quadro normativo in materia, dunque, rimette alle Autorità ministeriali esclusivamente il compito di definire l’obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale, lasciando all’ARERA, quale Autorità indipendente di regolazione del settore, la precisa determinazione delle tariffe.
Su tali presupposti, il Tar Lombardia, con la sentenza n. 2538 del 28 novembre 2019, era già intervenuto nella vicenda relativa ai contributi tariffari, dichiarando illegittima la parte del D.M. 10 maggio 2018 di fissazione del tetto massimo del contributo tariffario per la copertura dei costi di acquisto dei certificati bianchi a 250 euro ed annullando, conseguentemente, le Delibere con cui l’ARERA, nel recepire integralmente le regole ministeriali, aveva omesso di esercitare la propria competenza in materia.
A seguito dell’annullamento di tali Delibere l’ARERA ha adottato la delibera 14 luglio 2020, n. 270, con cui sono stati ridefiniti i valori dei contributi tariffari e i criteri per accedervi.
Anche tale nuova delibera è stata impugnata dalla società ricorrente, nel corso del giudizio in questione, per violazione o elusione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 2538/2019.
Orbene, con la sentenza in commento, il Tar Lombardia, ha riaffermato le coordinate del potere di ARERA in materia tariffaria.
Come già rilevato nella precedente pronuncia, infatti, la competenza nella definizione delle tariffe è rimessa all’ARERA, quale Autorità indipendente di regolazione del settore; proprio per questo, era stata correttamente ritenuta
“violata dall’illegittima invasione da parte del Ministero della sfera di competenza esclusiva dell’Autorità, essendo state le scelte regolatorie di ARERA condizionate dalla indebita introduzione di regole puntuali da parte della Autorità ministeriale in parte qua sfornita di competenza e, specularmente, avendo ARERA mancato di esercitare la propria esclusiva competenza in materia tariffaria”.
Del tutto illegittimamente, dunque, l’Autorità ministeriale aveva sconfinato i propri poteri di elaborazione delle linee generali di indirizzo, fissando al contrario delle regole precise e puntuali dalle quali l’ARERA non aveva potuto discostarsi.
Di conseguenza, la sentenza ottemperanda ha censurato proprio il mancato esercizio da parte dell’ARERA delle attribuzioni che l’ordinamento le riserva in materia tariffaria. Così disponendo la sentenza ha lasciato “totale spazio all’Autorità quanto all’esercizio del relativo potere”, ovvero al rinnovo dello stesso ai fini dell’adozione della nuova delibera.
Per tale motivo, il giudice dell’ottemperanza non ha potuto pronunciarsi sulla legittimità della delibera n. 270/2020, ritenendo che, proprio in virtù della discrezionalità lasciata all’Autorità nell’esercizio del proprio potere, il sindacato su eventuali vizi debba proseguire in un apposito giudizio di legittimità.
La sentenza n. 437/2021 assume, dunque, particolare rilievo proprio per aver chiarito ulteriormente il riparto di attribuzioni tra Autorità ministeriali e ARERA, ma lascia ancora aperta la vicenda relativa alla definizione dei contributi tariffari.