26/03/2021

Con parere n. 359 del 10 marzo 2021, il Consiglio di Stato, nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si è espresso sulla legittimità delle disposizioni nazionali che impongono anche agli operatori esteri l’adesione al Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

Il Sistema Nazionale di Certificazione è stato istituito con Decreto del 14 novembre 2019, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Tra gli obiettivi di tale Sistema vi è quello di subordinare il riconoscimento delle maggiorazioni degli incentivi, per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, al rispetto di determinati criteri di sostenibilità nella produzione dei biocarburanti. In particolare, il rispetto di tali criteri deve essere certificato e mantenuto durante tutta la filiera di produzione e trasporto del biocarburante.

E proprio a tal fine, l’art. 13 del Decreto prevede l’obbligo per tutti gli operatori economici della filiera – anche esteri e sebbene certificati nei propri paesi di origine attraverso sistemi riconosciuti dalla Commissione UE – di aderire al Sistema Nazionale di Certificazione.

Orbene, con il parere in commento, il Consiglio di Stato si è espresso per la piena legittimità del suddetto Decreto e del Sistema di certificazione introdotto, respingendo le obiezioni di una società di diritto slovacco, che contestava l’assenza di una normativa di rango primario, comunitaria o nazionale, che prevedesse tale obbligo.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, l’art. 13 cit. si limita a ribadire quanto già previsto da altra disposizione, ovvero l’art. 7-quater, co. 2, del D.lgs. n. 66/2005, che rappresenta l’invocata norma di rango primario.

Invero,

Tale disposizione, in modo inequivocabile, prevede che, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell’ambito dei regimi di sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e le informazioni di cui al comma 5, in conformità a quanto stabilito dal sistema nazionale di certificazione ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di recepimento della direttiva 2009/30. La formulazione adottata dal legislatore delegato lega inestricabilmente l’adesione al sistema nazionale di certificazione al riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti. In assenza dell’adesione al sistema nazionale non possono essere riconosciute le maggiorazioni”.

Neppure può sostenersi un contrasto con la normativa comunitaria, considerando che le Direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE hanno introdotto il rispetto di determinati criteri di sostenibilità come condizione necessaria per usufruire degli incentivi e concorrere al raggiungimento degli obiettivi nazionali stabiliti dalla normativa di settore.

Pertanto, è proprio in accordo con tale disciplina, nazionale ed europea, che il Sistema Nazionale di Certificazione prevede l’adesione al sistema per tutti gli operatori economici coinvolti nella catena produttiva dei biocarburanti, anche se esteri, subordinando la maggiorazione degli incentivi energetici al rispetto dei criteri di sostenibilità.

Ti può interessare anche: