Legge di delegazione europea: importanti novità anche in materia di energia
Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – legge di delegazione europea 2019-2020”
Con la legge n. 53/2021, lo scorso 22 aprile il Senato ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2019-2020, contenente disposizioni di delega al Governo per il recepimento di diciotto direttive europee, tra cui la direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e la direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
Quanto al primo profilo, in tema di energia rinnovabile, l’art. 5 della legge in commento stabilisce che, d’intesa con la Conferenza Unificata, i Ministeri competenti prevedano
“una disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, definendo specifici “criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili”.
Per raggiungere tale finalità, la nuova disciplina dovrà tener conto della ripartizione fra le Regioni delle aree idonee o meno, introdurre misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo già in corso, nonché incrementare il ricorso a procedure autorizzative semplificate per l’installazione di nuovi impianti e per il potenziamento degli impianti già esistenti.
Ancora in tema di rinnovabili, la legge di delegazione prevede importanti novità anche in tema di autoconsumo, invitando ad un riordino ed una semplificazione della normativa vigente in materia,
“con l’obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa”.
Assieme a tali previsioni, l’art. 12 della legge, relativo all’attuazione della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, delega il Governo, inter alia, a definire la disciplina relativa alle comunità energetiche attive nell’ambito della generazione, dell’approvvigionamento e della distribuzione di energia elettrica, che si basi sulla valorizzazione della rete elettrica già esistente, anche mediante l’avvio di sperimentazioni,
“per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell’apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale”.