Spalma-incentivi: la CGUE legittima la rimodulazione delle tariffe incentivanti

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, sentenza 15 aprile 2021, cause C 798/18 e C-799/18
28/04/2021

Con la sentenza del 15 aprile 2021, causa C-798/18 e C-799/18, la Corte di Giustizia europea si è espressa sulla legittimità dell’art. 26, commi 2 e 3 del decreto legge n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014 (c.d. Spalma – incentivi), nella parte in cui dispone una revisione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

La questione assume particolare importanza in considerazione della lunga querelle scaturita dall’entrata in vigore della norma in commento, che aveva visto anche l’intervento della nostra Corte Costituzionale (sentenza 24 gennaio 2017, n. 16).

In particolare, l’art. 26 del decreto legge n. 91/2014 ha rimodulato gli incentivi per gli impianti di potenza superiore a 200 KW, assegnati in forza dei decreti legislativi n. 387/2003 e n. 28/2011, al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e di favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili.

Per perseguire tali obiettivi, l’art. 26 cit., ha previsto che, a partire dal secondo semestre del 2014, le tariffe incentivanti fossero erogate, con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione, con successivo conguaglio in relazione all’energia effettivamente prodotta. Allo stesso tempo, la norma ha altresì stabilito il passaggio ad un sistema tariffario diverso e consistente, alternativamente: (i) nell’estensione della durata dell’incentivo, portata a 24 anni, con una riduzione percentuale delle erogazioni annue; (ii) nella riduzione degli importi per il periodo compreso tra il 2015 e il 2019, con un aumento per il periodo successivo; ovvero (iii) nella riduzione della tariffa di una quota percentuale da determinare rispetto alla potenza nominale degli impianti.

A fronte di tali previsioni, il giudice del rinvio ha ritenuto possibile un contrasto con il diritto UE, nella misura in cui la nuova normativa nazionale ammetterebbe una riduzione delle tariffe incentivanti ed una modifica delle modalità di pagamento degli incentivi già assegnati sulla base dei d.lgs. n. 387/2003 e n. 28/2011, modificando, con ciò, le condizioni giuridiche sulla cui base gli operatori economici avevano calibrato le proprie scelte di opportunità economica.

In realtà, con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell’UE ha riconosciuto la legittimità delle previsioni di cui al c.d. Spalma – incentivi, in quanto, da un lato,

“le convenzioni concluse tra i gestori di impianti fotovoltaici interessati e il GSE erano concluse sulla base di contratti-tipo, che […] non assegnavano, di per sé, incentivi agli impianti stessi, ma fissavano unicamente le modalità della loro erogazione, e che, quanto meno per quanto riguarda le convenzioni concluse dopo il 31 dicembre 2012, il GSE si riservava il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di queste ultime a seguito di eventuali sviluppi normativi, come espressamente indicato in tali convenzioni”.

Dall’altro, in ogni caso,

“le misure previste dall’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91/2014 non incidono peraltro sugli incentivi già erogati, ma sono applicabili unicamente a decorrere dall’entrata in vigore di tale decreto-legge e unicamente agli incentivi previsti, ma non ancora dovuti”.

Proprio per questo, la Corte UE non ha ritenuto integrata alcuna violazione ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, in quanto la formulazione della normativa nazionale costituisce di per sé

“un’indicazione sufficientemente chiara per gli operatori economici nel senso che gli incentivi in questione potevano essere modificati o soppressi”.

In conclusione, dunque, è stato ritenuto che la normativa europea in materia di energia

non osta ad una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti ma non ancora dovuti”.

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