IVA al 10% per gli oli vegetali impiegati per generare energia elettrica

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 19 del 15 marzo 2021
26/05/2021

Con la risoluzione n. 19/E del 15 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire dell’aliquota IVA agevolata del 10% in relazione alle cessioni di oli vegetali di cui di cui ai codici TARIC NC da 1507 a 1518 solo nel caso in cui gli stessi siano impiegati da parte dei cessionari per generare energia elettrica. Tale aliquota agevolata non è dunque applicabile alle cessioni occorse con un intermediario che intervenga tra il cedente ed il cliente finale come sostenuto dal contribuente istante.

A sostegno di tale conclusione l’Agenzia delle Entrate, dopo aver menzionato le disposizioni applicabili in materia, richiama taluni documenti di prassi in cui sono state affrontate fattispecie similari a quella oggetto del quesito cui la suddetta risoluzione intende dare risposta.

Sotto il profilo della disciplina applicabile, l’Agenzia ricorda che il n. 104) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, tra le altre, alle cessioni di “oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw.”. Le parole “oli minerali” menzionate nella citata disposizione sono state successivamente sostituite con le parole “prodotti energetici” ad opera del D.Lgs. n. 26/2007 che, per effetto del recepimento della direttiva n. 2003/96/CE (concernente la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità) ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n. 504/1995). Detto decreto ha altresì modifica l’art. 21 del citato testo unico, rubricato “Prodotti soggetti ad accisa”, che riporta ora l’elencazione dei prodotti energetici, tra i quali sono ricompresi, alla lettera a), i prodotti “di cui ai codici NC da 1507 a 1518” (TARIC), se destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

Come risulta dai chiarimenti di prassi già forniti in materia, gli avverbi “direttamente o indirettamente” di cui al menzionato n. 104 fanno riferimento “non alle modalità di commercializzazione, bensì al procedimento di produzione dell’energia elettrica, a seconda che il bene sia utilizzato come combustibile in modo diretto, ovvero previa trasformazione, per la generazione di energia elettrica”. Quanto sopra risulta confermato:

1) dalla ris. n. 17/E del 18 marzo 2013 in cui l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli oli e i grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici TARIC, da 1507 a 1518, in quanto “prodotti energetici”, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 KW, sono equiparabili anche sotto il profilo dell’IVA agli oli indicati nel citato n. 104), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, alla cui cessione si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%;

2) dalla ris. 12 agosto 2009, n. 217 in cui l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’olio di palma utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore a 1 (uno) kW è equiparabile agli oli indicati al citato n. 104), della Parte III, della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, così che alla cessione dello stesso, così come all’estrazione da un deposito IVA di cui all’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% e

3) dalle note n. 42337 del 19 maggio 2014 e n. 99902 del 24 settembre 2014 dell’Agenzia delle Dogane.

In definitiva, è possibile fruire dell’IVA agevolata per la cessione di oli vegetali, rientranti in quelli indicati dai codici TARIC menzionati dal n. 104) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 “solo nel caso in cui questi siano impiegati da parte dei cessionari per finalità di generazione di energia elettrica. Resta impregiudicata, in ogni caso, l’applicabilità del regime dei depositi IVA previsto dall’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993”.

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