Lo sviluppo di impianti FER costituisce attività di interesse pubblico
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12 aprile 2021, n. 2983
Con la sentenza n. 2983 del 12 aprile 2021, il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un appello proposto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali in tema di realizzazione di un impianto FER, ha esaltato il valore di interesse pubblico di tali impianti, consolidando importanti principi di carattere generale.
Il caso di specie riguardava una determina della Regione Lazio con cui è stata adottata l’autorizzazione unica regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di notevoli dimensioni (segnatamente, dell’estensione di 37,219 ettari) in un’area agricola di pregio che, sebbene non direttamente interessata da specifico provvedimento di tutela, risultava comunque di interesse archeologico e contermine ad aree vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Le principali censure del Ministero, già sollevate in primo grado, si fondavano su un asserito difetto di motivazione e carenza di istruttoria della determinazione di conclusione positiva della VIA e, conseguentemente, del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per non avere dato adeguato riscontro al parere negativo espresso, in sede di Conferenza di servizi, dalla Soprintendenza, quale Amministrazione portatrice di un interesse di tipo “qualificato” e specificamente preposta alla tutela “paesaggistico – territoriale” e dei “beni culturali”.
In sintesi, il Ministero contestava il fatto che la Regione avesse mancato di spiegare le ragioni per cui aveva ritenuto di attribuire prevalenza all’interesse economico privato rispetto all’interesse paesaggistico, di rilievo costituzionale.
Orbene, pronunciandosi sulla questione, il Supremo Consesso ha immediatamente sgomberato il campo da possibili dubbi, affermando che, nella materia in esame,
«i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti (cfr., ex plurimus, Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 2020)».
Di seguito, ha richiamato ulteriori orientamenti già espressi dalla Corte Costituzionale, che hanno sottolineato l’esistenza di un nesso funzionale tra il coinvolgimento dell’iniziativa privata per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e le esigenze di tutela ambientale.
Sicché, sulla scorta di tali insegnamenti, il Consiglio di Stato ha rilevato che, nella fattispecie in esame, la principale argomentazione spesa dal Ministero, secondo cui la Regione Lazio avrebbe attribuito prevalenza ad un mero interesse imprenditoriale, viene smentita dal fatto stesso che, nel caso di progetti per la realizzazione di impianti FER, il bilanciamento che la pubblica amministrazione è chiamata ad effettuare non vede contrapposti semplicemente la tutela dell’ambiente e del paesaggio, da un lato, e l’interesse economico privato, dall’altro.
L’Amministrazione, piuttosto, è chiamata a svolgere una valutazione più ampia degli interessi coinvolti, in cui la realizzazione da parte dei privati degli impianti FER assume i connotati di
«un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella di valori paesaggistici».
Sulla base di tale considerazione, il Collegio ha quindi riconosciuto che la Regione ha correttamente condotto il proprio giudizio di prevalenza rispetto non ad un mero interesse economico, bensì con riferimento all’interesse pubblico alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Per l’effetto, la sentenza in commento ha respinto l’appello proposto dal Ministero, confermando la pronuncia resa in primo grado dal T.A.R. Lazio e certificando, in via definitiva, la legittimità dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in questione.