29/06/2021

È stata pubblicata, sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la versione consolidata della circolare n. 11 del 30 maggio 2020.

Come noto, tale circolare – emanata unitamente alla determinazione direttoriale n. 163202/2020 – ha approfondito alcuni aspetti del sistema introdotto dall’art. 162 del Decreto “Rilancio”, il quale, modificando l’art. 3, comma 4-bis, del d.lgs. 504/1995 (Tua), ha consentito al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici (benzina, gasolio, oli lubrificanti, alcole e bevande alcoliche), che versi in “documentate e riscontrabili” condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica, di presentare istanza di rateizzazione del debito d’imposta.

In particolare, la circolare ha chiarito che l’unico soggetto legittimato a chiedere la rateizzazione è il titolare di deposito fiscale, restando pertanto esclusi dall’agevolazione gli altri soggetti obbligati d’accisa, come ad esempio i soggetti autorizzati allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi nonché gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici per i propri prodotti detenuti presso depositi ausiliari.

Come stabilito, per poter beneficiare della dilazione del debito, il titolare di deposito fiscale deve, ad ogni modo, attestare – con apposita dichiarazione sostitutiva di natura autocertificativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e presentata contestualmente all’istanza – il proprio stato di illiquidità, di carattere temporaneo e a lui non imputabile. In proposito, si è chiarito che non sono ammesse istanze da parte di soggetti che si trovino in uno stato generale e permanente di insolvenza tale da pregiudicare la continuità aziendale (i.e.: lo stato di liquidazione volontaria e le diverse procedure concorsuali) e che, per l’effetto, è obbligatorio, ai fini del riconoscimento della rateizzazione, la presentazione di specifica documentazione contabile: la circolare in questione ha, invero, richiesto – insieme all’indicazione delle informazioni utili a valutare le disponibilità liquide del depositario e, in particolare, l’andamento dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa – l’allegazione di una copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato (ove previsto) e di una dettagliata relazione sulla situazione economico-finanziaria dell’impresa esercente, sottoscritta da una società di revisione o da un professionista, in cui siano evidenziati gli indici sintomatici dello stato di oggettiva e transitoria difficoltà, rapportati alle caratteristiche dell’attività esercitata nel deposito ed alle modalità di attuazione dell’accisa, e da cui possano ricavarsi, per il mese in cui i beni sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo, (i) una riduzione di immissione pari almeno al 33% delle quantità mensili mediamente immesse in consumo nel semestre precedente, nonché (ii) una riduzione del fatturato mensile pari almeno al 33% rispetto al medesimo periodo.

Nella sua versione consolidata – al fine di garantire l’efficacia della misura in esame nel contesto della persistente situazione di emergenza da Covid-19 – la circolare n. 11 del 2020, integrando le prescrizioni applicative già impartite lo scorso anno, considera quanto previsto dalla determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 134220 del 5 maggio 2021.

Ed infatti, detta circolare prevede ora – in aggiunta ai criteri ed alle modalità applicative già definite – che, per l’intera durata del periodo emergenziale e fino ai sei mesi successivi alla data di cessazione, gli indici sintomatici dello stato di oggettiva e transitoria difficoltà dell’impresa richiesti per beneficiare della dilazione possono essere calcolati, per il mese in cui si è avuta la riduzione (del 33%) delle quantità di prodotto immesse in consumo dal deposito e del fatturato, con riferimento al semestre che va da settembre 2019 a febbraio 2020. In questa ipotesi, la relazione aggiornata sulla situazione economico-finanziaria dell’impresa esercente deve essere integrata con i dati mensili relativi all’immesso in consumo e al fatturato di tale semestre.

La versione consolidata della citata circolare consente, altresì, che l’istanza di rateizzazione del debito d’accisa venga inoltrata all’Ufficio doganale territorialmente competente (Direzione Centrale Energie e Alcoli) anche relativamente all’accisa dovuta in un mese successivo a quello in cui i predetti indici sintomatici sono stati rilevati, a condizione che il depositario autorizzato comprovi il prolungamento degli effetti finanziari negativi sulla base del proprio indice di liquidità primaria – che deve risultare inferiore a uno – e dell’andamento del fatturato – crescente dal mese in cui è stata rilevata la riduzione a quello oggetto dell’istanza. Sul titolare di deposito fiscale grava, inoltre, l’onere di integrare l’elenco delle informazioni che è tenuto a fornire nell’ambito della su citata relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa, evidenziando: (i) l’ammontare complessivo dei crediti con scadenza “a breve termine” (ossia entro i 12 mesi) e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, diverse dalle partecipazioni e dalle azioni proprie, valutato alla fine del mese oggetto dell’istanza di rateizzazione; (ii) l’ammontare complessivo dei debiti “a breve termine”, valutato alla fine del mese oggetto dell’istanza.

Restano, ad ogni modo, immutate le modalità procedimentali. La versione consolidata della circolare conferma, infatti, la previsione per cui  entro quindici giorni  dalla presentazione dell’istanza di rateizzazione del debito d’accisa, l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente ne verifica la regolarità e la completezza, invitando il soggetto richiedente a regolarizzare eventuali omissioni nei documenti prodotti. Quando l’istanza viene accolta, l’Ufficio autorizza il pagamento dell’accisa mediante un numero di rate mensili di importo costante, da corrispondere in conformità alle scadenze stabilite dall’art. 3, comma 4, del Tua. In ogni caso, il periodo di rateizzazione deve iniziare e completarsi nel medesimo anno solare, ed il termine di versamento della rata finale non può superare il 16 dicembre dell’anno in cui viene formulata l’istanza.

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