29/07/2021

Il TAR Basilicata, con la sentenza del 5 luglio 2021, n. 486, ha confermato l’orientamento secondo cui, sulle controversie aventi ad oggetto la proroga della Valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione e l’esercizio di impianti idroelettrici, è competente il Giudice Speciale, ossia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La decisione deriva da una controversia in cui alcune associazioni ambientaliste si erano rivolte al TAR per l’annullamento della Delibera della Giunta regionale n. 42 del 10 gennaio 2020, con cui la Regione Basilicata aveva prorogato i termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto idroelettrico.

Nel caso di specie, già nel 2013 era stata rilasciata l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in questione, di potenza pari a 987kW, con giudizio favorevole di compatibilità ambientale e parere di valutazione di incidenza, secondo le prescrizioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Ambientale. Successivamente, a seguito della voltura dell’autorizzazione a favore di una seconda società, era stata concessa una proroga del periodo di validità della VIA, pari a diciotto mesi, decorrenti dalla comunicazione della data di ripresa dei lavori. E proprio tale ultimo provvedimento era stato impugnato dinanzi al TAR.

Sennonché, il TAR ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo che l’oggetto del giudizio riguardi, concretamente, la realizzabilità dell’opera, atteso che il gravato provvedimento di proroga accede – integrandolo – al complessivo quadro autorizzatorio della stessa, il quale non può che essere inteso come un inscindibile unicum.

La proroga, infatti, costituisce

una determinazione assentiva che è destinata ad incidere, in via diretta, tanto sul profilo delle modalità di utilizzazione e captazione di un corso d’acqua per la produzione di energia elettrica (in specie il torrente Frido), quanto su quello della corretta localizzazione del progettato impianto presso le sponde di tale fonte idrica; profili entrambi idonei ad intercettare la sfera cognitiva della giurisdizione speciale, in conformità alle generali coordinate di riparto enucleate dalla giurisprudenza in subiecta materia”.

Su tale presupposto, la sentenza in commento, richiamando la giurisprudenza in materia (Cons. St., sez. V. sent. del 7 luglio 2014, n. 3436), devolve la controversia alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in conformità alla previsione dell’art. 143, co. 1, lett. a) del R.D. n. 1775/1933, che attribuisce a tale giudice la cognizione sui ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi “in materia di acque pubbliche”. Chiaramente, la riassunzione della controversia davanti al Giudice Speciale fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente presentata al giudice privo di giurisdizione, in base all’art. 11, co. 2 del Codice del processo amministrativo.

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