Cessione dei crediti: la nuova modalità di comunicazione telematica a partire dal 29 luglio 2021

Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 205147 del 29 luglio 2021
28/09/2021

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 205147 del 29 luglio 2021, ha approvato le specifiche tecniche per rendere più agevole la comunicazione delle accettazioni e dei rifiuti dei crediti ceduti, consentendo ai cessionari di avvalersi di altri canali telematici in luogo della già consolidata procedura web, conosciuta come “Piattaforma cessione crediti”.

Preliminarmente, deve rilevarsi che gli artt. 121 e 122 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, hanno riconosciuto la possibilità, per i titolari di alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa e detrazioni fiscali per interventi edilizi, di optare alternativamente per la cessione del credito a terzi o per la fruizione della detrazione come sconto in fattura.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 176 del predetto decreto, è stata prevista “la cedibilità del credito maturato a fronte dell’applicazione dello sconto relativo al c.d. bonus vacanze” (provvedimento n. 205147 del 29 luglio 2021), in tal modo ampliando l’ambito di applicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura, originariamente contemplati per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico dagli artt. 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, pro tempore vigenti.

In particolare, i provvedimenti attuativi delle suddette disposizioni hanno stabilito che i cessionari, al fine di ottenere la piena disponibilità del credito, sono tenuti a comunicarne l’accettazione tramite le funzionalità presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ove è stata predisposta una specifica procedura, denominata “Piattaforma cessione crediti”. In relazione al funzionamento di tale “strumento”, si osserva che la piattaforma permette non solo la cessione e l’accettazione dei crediti, ma anche il monitoraggio e la consultazione della lista movimenti.

Ciò posto, con il provvedimento in epigrafe è stata introdotta, a decorrere dal 29 luglio 2021, una nuova modalità di trasmissione telematica – che va ad aggiungersi a quella testé descritta – al dichiarato fine di semplificare l’invio della comunicazione di accettazione o rifiuto dei crediti d’imposta ceduti. In virtù delle specifiche tecniche approvate, infatti, sarà consentito ai cessionari di trasmettere in modo massivo le richieste attraverso i canali telematici dell’Agenzia, nonché di riceverne l’esito entro il secondo giorno successivo all’inoltro, tramite apposito file scaricabile online. Viene, poi, espressamente fatta salva la possibilità di annullare le richieste entro il giorno successivo all’invio, contrariamente a quanto previsto per le comunicazioni effettuate per mezzo della “Piattaforma cessione crediti”. Al riguardo, infatti, la “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti” afferma chiaramente che “l’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili”(Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti), inibendo, pertanto, qualsiasi successiva azione del cessionario.

Non si esclude, infine, che

la nuova procedura telematica di cui trattasi e la “Piattaforma cessione crediti” potranno essere estese anche ad altre fattispecie analoghe già presenti nell’ordinamento, ovvero che saranno introdotte in futuro” (provvedimento n. 205147 del 29 luglio 2021).

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