28/09/2021

Con le risposte ad interpello n. 907/1008/2021 e n. 907/1024/2021, la DRE del Veneto ha chiarito che, ai fini dell’accesso al c.d. “Super sismabonus” di cui all’art. 119, comma 4, del D.L. 34/2020, è possibile depositare l’asseverazione sismica anche successivamente alla richiesta del titolo edilizio (e all’inizio dei lavori), a condizione che il progetto iniziale non preveda il miglioramento della classe sismica.

Il chiarimento della DRE si aggiunge a quelli già forniti dall’Amministrazione finanziaria sul tema dell’asseverazione della classificazione del rischio sismico di cui all’allegato B ex D.M. 58/2017. Come noto, infatti, il deposito di tale asseverazione costituisce uno dei principali adempimenti tra quelli prescritti dalla normativa vigente al fine di fruire delle agevolazioni fiscali previste, in generale, per la realizzazione di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici ([1]).

Nello specifico, prima dell’entrata in vigore della normativa relativa al Super sismabonus, il legislatore aveva previsto l’obbligo di depositare l’asseverazione sismica solo nel caso di interventi antisismici con riduzione della classe di rischio, in relazione ai quali aveva riconosciuto una detrazione del 70% ovvero 80% su 96.000 euro per unità immobiliare da recuperare in cinque anni (art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 63/2013); al contrario, per gli interventi che non prevedevano il miglioramento di una o più classi sismiche, relativamente ai quali la detrazione riconosciuta era del 50% su 96.000 euro per unità immobiliare da recuperare in cinque anni, si era deciso di esonerare il progettista dell’intervento strutturale da tale obbligo (art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2013).

Ad ogni modo – quando richiesto dalla normativa – il deposito dell’asseverazione sismica presso il Comune competente doveva essere “tempestivo” ([2]) e doveva avvenire, per i titoli edilizi richiesti a partire dal 16 gennaio 2020 ([3]), contestualmente alla richiesta degli stessi e, nel caso di richiesta di permesso di costruire, prima dell’inizio dei lavori ([4]).

Il quadro sin qui delineato ha dovuto necessariamente integrarsi con la normativa relativa al Super sismabonus, per effetto della quale, in base al disposto coordinato dei commi 4, 13 lett. b) e 13-bis dell’art. 119 del decreto “Rilancio”, ed in attuazione del D.M. 329/2020 (art. 2), tutti gli interventi antisismici, sia quelli che non incidono sulla classe di rischio, sia quelli che ne prevedono il miglioramento, possono beneficiare della detrazione del 110%, purché siano accompagnati dal tempestivo deposito dell’asseverazione sismica.

Su tale assetto normativo, è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate, la quale, con la risposta ad interpello n. 240 del 13 aprile 2021, ha precisato che, allo stato attuale, in assenza dell’attestazione della classe di rischio sismico, è precluso l’accesso sia all’agevolazione fiscale del 70% ovvero 80% (art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 63/2013) che del Super sismabonus del 110%, potendo tuttavia il contribuente, nel rispetto delle altre condizioni previste, eseguire interventi di miglioramento sismico fruendo della detrazione del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000 (art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2013) ([5]).

Orbene, un simile orientamento – già oggetto di critiche in quanto ritenuto non pienamente conforme al dettato normativo ([6]) – se in linea di principio appare condivisibile alla luce dell’interpretazione sistematica delle norme agevolative previste per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, al contempo risulta pressoché riduttivo allorché si tratti di definire la posizione di un contribuente che, prima dell’entrata in vigore della normativa relativa al Super sismabonus del 110%, abbia iniziato interventi di miglioramento sismico senza presentare l’asseverazione sismica contestualmente alla richiesta del titolo edilizio (SCIA), poiché era sua intenzione, all’epoca, usufruire della detrazione del 50% in cinque anni ex art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2013.

Come è stato osservato ([7]), se da un lato è evidente, in diritto, che l’assenza dell’attestazione della classe di rischio preclude l’accesso sia al Super sismabonus del 110% che al Sismabonus ordinario nella versione “rafforzata” (70% e 80%) di cui all’art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 63/2013 ([8]), d’altra parte è pur logico che per i lavori ancora in corso, ma già avviati alla data di entrata in vigore dell’art. 119 del decreto “Rilancio”, la “conversione” della pienamente spettante detrazione “standard” al 50% nella detrazione Super sismabonus al 110% non può essere preclusa sulla base della mancata effettuazione di un adempimento che, all’epoca in cui avrebbe dovuto essere espletato, non risultava dovuto.

In altri termini, se è vero che il comma 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 ha elevato al 110% la misura della detrazione spettante con riguardo a tutti gli interventi di miglioramento sismico – sia quelli che non comportano “effetti asseverati” di riduzione della classe di rischio sismico (art. 16, comma 1-bis, D.L. n. 63/2013) sia quelli che comportano “effetti asseverati” di riduzione di una o più classi di rischio (art. 16, comma 1-quater, D.L. n. 63/2013) ([9]) – d’altro canto coerenza vorrebbe che per chi ha iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore del decreto “Rilancio” senza presentare l’asseverazione “preventiva” ex art. 3, comma 3, del D.M. 58/2017 poiché non aveva da attestare alcuna riduzione di classe di rischio sismico e intendeva “accontentarsi” del 50% ex art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2013, tale asseverazione possa essere presentata al termine dei lavori dal direttore dei medesimi e, ove nominato, dal collaudatore statico, così riconoscendosi al titolare della detrazione la possibilità di beneficiare della stessa nella misura (elevata) del 110%.

Ebbene, accogliendo tale impostazione – e precisando l’indirizzo in precedenza inaugurato dalle Entrate – la DRE del Veneto, in relazione alla descritta fattispecie, ha recentemente aperto la strada al bonus del 110%, riconoscendo “l’esimente derivante dall’evoluzione del quadro normativo” ([10]).

 

In particolare, nelle questioni sottoposte all’Amministrazione regionale, gli istanti, volendo effettuare interventi di miglioramento sismico e intendendo usufruire dell’agevolazione ex art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2013, evidenziavano di non aver prodotto l’asseverazione ex art. 3 del D.M. n. 58/2017 per l’adeguamento sismico (Allegato “B”) contestualmente alla presentazione del titolo edilizio, adducendo che alla data di presentazione dello stesso, il deposito dell’asseverazione sismica fosse obbligatorio solo per gli interventi ex art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 63/2013 che prevedevano il miglioramento di una o più classi di rischio. In seguito all’entrata in vigore della normativa relativa al Super sismabonus, essendo i lavori ancora in corso e ritenendo i titolari dell’agevolazione di potere usufruire, in luogo di quella originaria, della più elevata detrazione del 110% per mezzo del solo deposito dell’asseverazione sismica, chiedevano, a tale ultimo fine, di poter allegare detta attestazione al termine dei lavori.

Con le richiamate risposte ad interpello n. 907-1008/2021 e n. 907-1024/2021, la DRE del Veneto ha accolto le richieste dei contribuenti di depositare l’asseverazione sismica anche successivamente al deposito del titolo edilizio (e all’inizio dei lavori), a condizione che il progetto iniziale non prevedesse il miglioramento della classe sismica.

Detto altrimenti, “laddove non sia previsto il miglioramento di classe di rischio sismico (e pertanto non subentri l’obbligo di tempestivo deposito della relativa asseverazione, nei termini di cui al DM n. 58 del 2017)”, la prassi ha riconosciuto, a ben vedere, la detrazione del 110% anche per gli interventi avviati prima dell’entrata in vigore della normativa di cui al decreto “Rilancio” – rispetto ai quali i beneficiari intendevano usufruire della detrazione al 50% ex art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2013 – e allo stato non ancora conclusi, consentendo ai titolari dell’agevolazione di “sanare” la propria posizione, ai fini dell’upgrade al Super sismabonus, producendo le attestazioni di rischio sismico al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi.

Senza dubbio, l’orientamento inaugurato dalla DRE del Veneto – coerente nelle premesse e nelle soluzioni prospettate – rappresenta una prima apprezzabile apertura all’interno di una cornice legislativa alquanto complessa e di un quadro interpretativo ancora fortemente dominato da una estrema rigidità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, nella valutazione della casistica concreta.

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[1] In particolare, è l’art. 3 del D.M. n. 58/2017 – che riporta le c.d. “Linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati” – a stabilire, in capo al progettista dell’intervento strutturale, l’obbligo di asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto stesso) la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.

[2] Sul punto, da ultimo, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 127 del 24 febbraio 2021, secondo cui “un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l’accesso alla detrazione (cfr. circolare 8 luglio 2020, n. 19/E)”.

[3] Per i titoli edilizi richiesti dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2020, l’asseverazione sismica doveva essere depositata presso il Comune competente contestualmente alla richiesta del titolo edilizio (SCIA o permesso di costruire).

[4] Con risposta ad interpello n. 513 del 2 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “[…] a seguito delle modifiche effettuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24 è stato previsto che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori». Tuttavia tale disposizione è valida per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (16 gennaio 2020)”.

[5] In tal senso, si veda anche la risposta ad interpello n. 554 del 25 agosto 2021.

[6] In merito, si è principalmente obiettato che la soluzione interpretativa adottata dall’Agenzia delle Entrate non fosse, in concreto, coerente con la situazione di fatto rappresentata dal contribuente. Segnatamente, con la risposta ad interpello n. 240 del 13 aprile 2021 è stata esaminata un’istanza avente per oggetto interventi di miglioramento sismico non ancora conclusi e avviati nel luglio 2019, a fronte di un permesso a costruire rilasciato nel febbraio 2019 a seguito di richiesta presentata nell’ottobre 2018, cui non era stata allegata la predetta asseverazione. L’istante, evidenziando che all’epoca dei fatti non aveva presentato l’asseverazione, perché era sua intenzione beneficiare del sismabonus nella misura “standard al 50%” (art. 16, comma 1-bis, D.L. n. 63/2013), chiede conferma all’Agenzia delle Entrate della sua possibilità di usufruire comunque della medesima nella versione “superbonus” al 110%. La richiesta sembrerebbe del tutto legittima, posto che, nelle more dell’introduzione della normativa relativa al Super sismabonus del 110% (art. 119, comma 4, del D.L. n. 34/2020), l’asseverazione di efficacia degli interventi antisismici era richiesta solo per poter beneficiare del sismabonus ordinario nelle misure “rafforzate dal 70% all’80%” (art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 63/2013), mentre non era necessaria per fruire del sismabonus del 50%, di cui al comma 1-bis.

[7] Cfr. E. ZANETTI, A. ZENI, Agenzia delle Entrate ancora rigida sull’upgrade al 110% del sismabonus, in Eutekne.info, 17 aprile 2021.

[8] Ma non anche nella versione “standard” del 50% di cui all’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2013.

[9] Ciò implicando – come già osservato – che per beneficiare del Super sismabonus del 110% si rende opportuna la presentazione dell’asseverazione sismica anche quando la stessa non serve ad attestare alcuna riduzione di classe di rischio sismico (ma, in concreto, solo la congruità delle spese).

[10] Così, G. RAO, Possibile apertura sull’asseverazione sismica tardiva, in Eutekne.info, 3 agosto 2021.

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