Biometano: il Consiglio di Stato si pronuncia sulla localizzazione degli impianti

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 13 agosto 2021, n. 5876
30/09/2021

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 agosto 2021, n. 5876, pronunciandosi in materia di realizzazione ed esercizio di impianti per la produzione di biometano e compost derivanti dalla digestione anaerobica della FORSU (i.e., la frazione organica dei rifiuti solidi urbani), ha dichiarato legittima la localizzazione degli stessi in zona agricola, definendone il relativo ambito di applicazione.

A tale tipologia di impianto, secondo il Supremo Consesso, non può essere applicato, infatti, il criterio escludente riferito ad “aree a destinazione diversa da industriale, artigianale, produttiva, per impianti tecnologici, per servizi (se compatibile)”, previsto nel caso di specie dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti (P.G.P.R.).

Tale criterio riguarda specificamente “impianti di trattamento termico, di rifiuti industriali e a tecnologia complessa”.

Nel caso in questione, invece, si tratta di impianto alimentato da biomasse, essendo in esse compresa, ai sensi dell’art. 2, lett. e), del d.lgs. n. 28/2011, anche la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani e, quindi, anche la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU). Di conseguenza, esso si configura piuttosto come un impianto di produzione di biometano (ex art. 2 lett. o) d.lgs. n. 28/2011) che,

ai sensi dell’art. 12 u.c. del suddetto decreto legislativo può essere ubicato anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”.

Al contempo, i giudici – richiamando le valutazioni prodotte nel giudizio di compatibilità ambientale – hanno ritenuto parimenti priva di pregio, ai fini escludenti, la localizzazione dell’impianto ad una distanza ravvicinata (inferiore a mt. 500) da un insediamento abitativo residenziale realizzato abusivamente su area a destinazione produttiva e, conseguentemente, non classificato dallo strumento urbanistico come “nucleo o centro abitato”.

Invero, tale vicinanza avrebbe potuto valere come criterio localizzativo escludente soltanto rispetto ad aree così classificate, e non invece semplicemente riguardo a “case sparse, cascine, edifici rurali anche se perimetrati negli strumenti urbanistici”.

Per tali insediamenti, può operare al più un criterio penalizzante in sede di micro-localizzazione, in ragione dell’impatto odorigeno dell’impianto.

Sennonché, rispetto al suddetto impatto, è stato riconosciuto che l’applicazione di un mero limite geometrico non costituisce effettivo strumento di tutela. Ma piuttosto, occorre fare riferimento ai concreti valori di concentrazione dell’odore.

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