30/09/2021

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 27 luglio 2021, n. 5567, ha stabilito che, ai fini della trasformazione di una tettoia in pergolato con copertura di pannelli fotovoltaici, è sufficiente la Comunicazione di Inizio Lavori (Cila).

Il caso sottoposto al Supremo Collegio riguardava la contestazione, da parte di un confinante, dell’inerzia serbata dall’amministrazione comunale rispetto alla mancata demolizione di una tettoia divenuta abusiva per il superamento della volumetria disponibile e successivamente trasformata, a norma del regolamento edilizio comunale, in un pergolato destinato ad ospitare pannelli fotovoltaici, in forza della mera presentazione di una Cila.

Innanzitutto, la sentenza fuga i dubbi sulla legittimazione di parte ricorrente, valorizzando il criterio della c.d. vicinitas.

Il Supremo Consesso rammenta infatti che, nel settore degli abusi edilizi, la giurisprudenza è costante nel ritenere che

il confinante sia, normalmente, titolare di un interesse legittimo all’adozione di determinati provvedimenti da parte dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3055; Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1693). La giurisprudenza ha interpretato, pertanto, la norma che regola i rapporti di diritto pubblico in esame nel senso che, sia pure in modo non esplicito, essa riconosce una posizione legittimante ai terzi che si trovano in prossimità con l’area in cui sono stati realizzati gli abusi edilizi. Il che sarebbe sufficiente a dimostrare l’esistenza di una situazione giuridica di interesse legittimo qualificata e differenziata”.

Nel merito, invece, il Consiglio di Stato, in accordo con quanto disposto dal giudice di prime cure, ritiene che possa divenire legittima l’opera abusiva priva della sua funzionalità e della sua riconoscibilità, a nulla rilevando l’opposizione del confinante volta a far valere l’inerzia dell’amministrazione.

Secondo il Collegio, infatti, il proprietario del fabbricato gravato aveva legittimamente presentato una Cila, chiedendo l’assenso per gli interventi edilizi necessari all’installazione sulla struttura della tettoia, già parzialmente demolita, di pannelli fotovoltaici.

Di contro, non sussisteva un’eventuale inerzia dell’amministrazione, in quanto il Comune non soltanto aveva riscontrato l’acquisizione dell’istanza, ma vi aveva aggiunto prescrizioni particolari, consistenti nel rispetto di una distanza minima tra i pannelli.

In conclusione, dalla sentenza in commento emergono delle indicazioni sulle ipotesi di silenzio dell’amministrazione in materia di abusi edilizi: il silenzio della Pubblica amministrazione per mancata repressione di tali abusi, anche a seguito di un’azione di terzi, presuppone una totale inerzia dell’amministrazione, ovvero che abbia adottato atti soprassessori o interlocutori finalizzati ad eludere il dovere di procedere.

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