Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e Superbonus 110%, arriva il placet dell’Agenzia delle Entrate per il ramo onlus

Risposta ad interpello del 20 settembre 2021, n. 615 dell’Agenzia delle Entrate
27/10/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 615/2021, riconosce la possibilità di usufruire delle agevolazioni della normativa Superbonus 110% anche agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti come Onlus parziarie senza che sia necessaria la stipula di un comodato gratuito.

La risposta resa origina dal quesito del contribuente, ovvero sia un ente religioso regolarmente iscritto al registro Onlus ma configuratosi[1] come Onlus parziaria, che ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se, in virtù delle sue peculiari caratteristiche, potesse beneficiare delle detrazioni di cui all’art. 119 del d.l. 34/2020  (breviter, decreto rilancio) in relazione a diversi immobili impiegati nelle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità sociali. In caso di risposta positiva, chiedeva se fosse poi necessario stipulare un contratto di comodato o, in alternativa, un atto notorio per la parte di utilizzo dei beni immobili impiegati nelle dette attività solidaristiche di assistenza sociale e socio-sanitaria.

Tutto quanto premesso, nella propria soluzione interpretativa, il contribuente ritiene che non ci siano cause ostative alla possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dal c.d. decreto Rilancio poiché è qualificato come Onlus, ancorché parziale, iscritta alla relativa anagrafe Onlus. In aggiunta, ritiene non necessaria la stesura di un contratto di comodato in quanto è evidente la coincidenza tra comodante e comodatario.

Tale coincidenza, come prontamente evidenziato dall’istante, deriva da una precedente operazione di congiunzione canonica effettuata mediante una fusione per incorporazione di alcuni enti civilisticamente riconosciuti a norma del concordato[2] stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, tra cui diverse Province ed Enti Ecclesiastici. Detta congiunzione, essendo meramente un’operazione riorganizzativa,

Per completare il quadro fattuale e descrittivo soggettivo, il contribuente porta all’attenzione dell’Ufficio che per l’esercizio della propria attività tiene una contabilità separata in perfetta aderenza alle prescrizioni normative dell’art. 10, comma 9 del d.lgs. n. 460 del 1997 che regola la materia.

In risposta l’Agenzia, come di consueto, dopo aver posto in essere un breve excursus della disciplina del Superbonus, ricorda come questa si applichi anche agli interventi (agevolabili) effettuati dalle Onlus iscritte negli speciali registri e che

“ gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose – con le quali è in vigore un patto, accordo o intesa – hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati articolo 10, comma 1, lett. a) e di configurarsi come Onlus solo parzialmente cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità sociale nei settori espressamente indicati nell’anzidetta disposizione”.

La precisazione della circolare 26 giugno 1998, n. 168 testé riportata ha come immediata conseguenza quella di far accedere gli enti ecclesiastici configurati anche solo parzialmente come Onlus al regime tributario previsto per le Onlus, previa integrazione della triplice condizione che prevede la tenuta separata delle scritture contabili , il rispetto dei requisiti statuari e i vincoli dell’art. 10 del d.lgs. 460/1997 e, da ultimo, l’adempimento dell’onere di comunicazione ex. art. 11 del medesimo decreto.

Al termine della riportata ricostruzione normativa, l’Agenzia esamina infine il caso di specie prospettato dall’istante e

“Considerato che l’Ente Istante è iscritto nell’anagrafe delle Onlus e che utilizzagli immobili oggetto di intervento nell’ambito del ramo Onlus per il perseguimento delle finalità sociali e nei settori espressamente indicati dal citato articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, tenendo una contabilità separata ai sensi dell’articolo 20-bis del d.P.R. n. 600 del 1973″,

ritiene non solo che esso possa usufruire dei benefici previsti dagli artt. 119 e 121 del decreto Rilancio ma, in aggiunta, che vista l’operazione di congiunzione avvenuta e viste le finalità sociali e assistenziali con le quali sono utilizzati gli immobili oggetto di interventi agevolati, è superflua e non necessaria la stipula di un comodato d’uso gratuito o di una dichiarazione sostitutiva.
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[1] Ai sensi dell’art. 10 del d.l. 4 dicembre 1997, n. 460.

[2] Concordato dell’11 febbraio 1929 (reso esecutivo con la legge n. 810 del 1929, modificato con Accordo del 18 febbraio 1984, ratificato, con la legge n. 121 del 25 marzo 1985, le cui disposizioni inerenti agli enti ecclesiastici sono previste dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985).

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