27/10/2021

Alcune incertezze pendono ancora sul futuro del Superbonus 110%, la cui proroga al 2023 è oramai assodata. Tante sono, infatti, le questioni ancora da chiarire che, nel mentre, potrebbero ostacolare l’accesso alla misura agevolativa o il suo regolare funzionamento. Prime tra tutte, quelle connesse all’assenza di una specifica regolamentazione dei casi di errori ed omissioni nelle asseverazioni e nelle comunicazioni dei Sal.

Quanto all’emendabilità dei richiamati documenti – che attestano la regolarità dei lavori e, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta – è utile distinguere due momenti: quello antecedente e quello successivo alla conclusione dei lavori.

Ipotizzando di dover correggere un primo Sal, il tecnico abilitato potrà procedere alla modifica delle asseverazioni direttamente sul portale Enea, sia nel caso di varianti in corso d’opera, che comportino la necessità di un nuovo deposito della relazione tecnica, sia nel caso della semplice aggiunta o modifica di interventi già programmati. Tali modifiche potranno essere apportate entro l’approvazione del Sal successivo.

Viceversa, dal momento successivo alla conclusione dei lavori (Sal finale) o alla chiusura di un Sal intermedio, non sarà più possibile modificare le asseverazioni predisposte in precedenza.

In assenza di riferimenti normativi in materia, dal momento della conclusione dei lavori in avanti non sembra ci siano margini per invocare lo strumento del ravvedimento operoso sulle attività di progettazione, certificazione e attestazione (cfr. audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 novembre 2020 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria).

Peraltro, le proposte di modifica all’art. 119 del Decreto Rilancio – avanzate da diverse associazioni di categoria (tra cui ANACI, ANCE, Federcostruzioni, Rete Professioni Tecniche, Oice, Isi) e finalizzate ad introdurre una specifica disposizione che legittimasse i professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che avessero rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata a “procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 gg. dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo” – non hanno trovato, ad oggi, alcun seguito legislativo.

Va osservato in proposito che, di fronte a misure complesse come quelle degli interventi previsti dal Superbonus, uno strumento di rettifica di errori commessi dai tecnici significherebbe garantire a detti soggetti, sui quali gravano ex lege pesanti responsabilità, una maggiore serenità ed una più efficace garanzia di ottenimento del migliore risultato possibile.

Non solo. Significherebbe altresì agevolare l’Amministrazione finanziaria nell’attività di contrasto alla formazione e all’utilizzo di crediti non spettanti. Difatti, è proprio l’impossibilità di emendare le attestazioni di conformità presentate a consolidare l’errore formale e/o sostanziale in esse contenuto, e a “viziare”, per l’effetto, il riconoscimento (e la validità) del credito che ne deriva. Considerato, poi, il breve termine previsto per l’annullamento (e l’eventuale sostituzione) del modello di comunicazione inoltrato all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’opzione per la cessione del credito – termine che il provv. AE n. 283847 dell’8 agosto 2020 fissa al quinto giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione già presentata – ne deriverebbe il rischio di elevata circolazione di crediti non spettanti. Il tutto ad evidente danno per l’Erario.

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