Impianti a biomassa: necessario valutare sempre la compatibilità in concreto con il sito
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27 settembre 2021, n. 6473
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 27 settembre 2021 n. 6473, ha ribadito che la compatibilità degli impianti di biogas con qualsiasi destinazione dei terreni, anche se prevista dalla legge, non comporta l’automaticità dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto, ma richiede una valutazione in concreto.
La questione riguardava il diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla realizzazione di un impianto di compostaggio e digestione anaerobica, finalizzata alla produzione di biogas per alimentare un impianto a biomasse di potenza pari a 999 Kw.
In particolare, il sito prescelto per la realizzazione dell’opera era situato in un’area esplicitamente sottoposta al vincolo paesaggistico previsto dall’articolo 28 del PTP n. 14 della Regione Lazio, che pone il divieto di erigere nuove costruzioni, aprire strade ed operare trasformazioni alla morfologia dei luoghi per un raggio di 500 metri.
Il Consiglio dei Ministri, quindi, in sede di istruttoria, aveva ritenuto che l’esistenza del vincolo suddetto comportasse, in una comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento, la prevalenza dell’interesse alla tutela del paesaggio e dell’attuale utilizzazione archeologia e turistica dell’area, espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rispetto a quello riguardante la realizzazione dell’impianto.
Veniva così superata l’opinione favorevole espressa invece dalla Regione Lazio, che aveva considerato l’opera di pubblica utilità, in quanto capace di soddisfare circa il 10% dell’attuale fabbisogno di trattamento di rifiuti organici della Regione e produrre energia elettrica dallo smaltimento di tali rifiuti.
Orbene, il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha avallato la tesi del Consiglio dei Ministri, ribadendo che
“la circostanza che gli impianti di trattamento di rifiuti da biomassa e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono stati considerati – già dal legislatore – compatibili con qualsiasi destinazione dei terreni, non comporta una automatica autorizzabilità di tali impianti, ma solo che la loro natura non è di per sé preclusiva alla collocazione in qualsiasi zona, ferma restando la valutazione di compatibilità “in concreto”, con riferimento al sito individuato”.
I giudici amministrativi, in sostanza, dichiarando la legittimità della decisione del Consiglio dei Ministri, hanno posto un principio fondamentale: è necessaria una valutazione di compatibilità in concreto delle opere soggette ad autorizzazione.
Nel procedimento autorizzatorio di opere di tale natura, quindi, deve restare centrale il ruolo dell’amministrazione nella comparazione degli interessi in gioco, soprattutto nei casi in cui è di particolare rilevanza la necessità di tutelare il paesaggio a seguito dell’apposizione di un vincolo paesaggistico.