27/10/2021

Il TAR Lazio, con l’ordinanza dell’8 ottobre 2021, n. 10371, ha disposto la nomina di un Commissario ad acta in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente in un procedimento Autorizzatorio Unico Regionale di un impianto fotovoltaico a terra dalla potenza di circa 70 MWp.

L’importanza di tale decisione, però, può comprendersi solo ripercorrendo la fase processuale, nella quale si è inserita una rilevante modifica legislativa.

Con sentenza n. 11006/2020 il TAR aveva accertato l’illegittimità del silenzio inadempimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri formatosi a seguito dell’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/1990, dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo avverso una Determinazione della regione Lazio di autorizzazione di un impianto fotovoltaico a terra.

Infatti, l’art. 14-quiquies cit. prevede, nell’ambito di una conferenza di servizi, la possibilità per le Amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

In deroga a tale norma, però, l’articolo 30 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, ha stabilito che

nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica […] il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Tale modifica, confermata in sede di legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108, ha lo scopo di accelerare e snellire le procedure amministrative in materia di impianti fotovoltaici e raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica in applicazione del PNRR.

Nell’ordinanza del TAR Lazio, infatti, si può leggere che non essendo stata adottata

neppure dopo la conversione del D.L. n. 77/2021, alcuna iniziativa per concludere il procedimento […] perdura l’inadempimento all’obbligo imposto con la citata sentenza”.

Pertanto, i giudici amministrativi, in ossequio alla modifica normativa, hanno accolto l’istanza di parte ricorrente nominando un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.

Orbene, l’esclusione della possibilità di opporsi, nei casi di procedimenti autorizzatori di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, rappresenta un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela paesaggistica e quelle di accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di energie rinnovabili.

L’ordinanza esaminata è la prima che vi dà attuazione, divenendo così esempio concreto della crescente attenzione legislativa e giurisprudenziale ai temi della semplificazione e velocizzazione dei procedimenti, necessari all’attuazione di obblighi ambientali di origine sovranazionale.

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