27/10/2021

1. Nel meeting tenutosi tra l’8 e il 9 giugno 2021, l’IFRIC ha esaminato una richiesta di chiarimenti avente ad oggetto il corretto trattamento contabile del contratto di acquisto di energia elettrica, meglio noto come Power Purchase Agreement (PPA), stipulato da un rivenditore (cliente) con il gestore del parco eolico e produttore di energia elettrica (fornitore)[1].

In particolare, nel caso sottoposto al vaglio dell’IFRIC, il cliente e il fornitore sono operatori registrati in un certo mercato di riferimento (c.d. gross pool electricity market), in cui non possono stipulare direttamente tra loro contratti di acquisto e di vendita di energia elettrica. Gli acquisti e le vendite, infatti, avvengono esclusivamente sul mercato per il tramite del gestore (che agisce come una sorta di intermediario), il quale, sulla base dell’andamento della domanda e dell’offerta di energia elettrica, fissa per ciascuna giornata di negoziazione il prezzo spot cui le transazioni devono avvenire. Il cliente paga, dunque, al gestore il prezzo spot per l’energia elettrica consumata alla data di regolamento e, a sua volta, il gestore paga il fornitore per l’elettricità che ha fornito alla rete alla medesima data.

In questo contesto, per ridurre l’esposizione al rischio di fluttuazioni dei prezzi spot fissati dal gestore del mercato di riferimento, il fornitore e il cliente – a sua volta, rivenditore di energia elettrica – hanno stipulato il c.d. PPA, con il quale hanno pattuito:

a) lo scambio del prezzo spot per megawatt di energia elettrica che il parco eolico fornisce alla rete per tutta la durata ventennale dell’accordo con un prezzo fisso per megawatt, con regolazione del netto in contanti. In altri termini, per tutta la durata dell’accordo, il fornitore riceve dal cliente/rivenditore, in luogo del prezzo spot stabilito dal gestore del mercato, un prezzo fisso per l’energia elettrica prodotta e fornita alla rete durante il periodo di vigenza dell’accordo; il cliente/rivenditore, a sua volta, provvede a regolare in contanti la differenza tra il prezzo fisso pattuito e il prezzo spot per l’intero volume di energia elettrica prodotto dal parco eolico;

b) il trasferimento dal fornitore al cliente/rivenditore di tutti i crediti di energia rinnovabile che maturano dall’utilizzo della centrale eolica.

Da un punto di vista economico, dunque, il cliente/rivenditore si trova ad aver pagato un prezzo fisso per l’acquisto di tutta l’elettricità prodotta dal parco eolico nel periodo di durata ventennale dell’accordo.

Per tale ragione, è stato chiesto all’IFRIC di valutare se, sulla base delle descritte pattuizioni contrattuali, il cliente/rivenditore abbia il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici dall’utilizzo del parco eolico per tutta la durata ventennale del PPA e, conseguentemente, se lo stesso sia tenuto a rilevare contabilmente un contratto di locazione o leasing ai sensi dell’IFRS 16.

 

2. Con la decisione “provvisoria” resa nota nell’update dello scorso giugno, l’IFRIC ha escluso che la stipulazione dei PPA’s comporti per il cliente/rivenditore l’attribuzione di tutti i benefici economici derivanti dall’utilizzo del parco eolico.

A questo proposito, è stato innanzitutto osservato che, ai sensi del par. 9 dell’IFRS 16, un accordo contrattuale “è, o contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo, conferisce il diritto di controllare l’utilizzo di un’attività specificata per un periodo di tempo”. In particolare, secondo il par. B9 del medesimo principio contabile:

per valutare se un contratto conferisce il diritto di controllare l’utilizzo di un’attività individuata … per un certo tempo, l’entità deve valutare se lungo tutto il periodo di utilizzo il cliente godrà di entrambi i due seguenti diritti:

  1. il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall’utilizzo dell’attività (come descritto ai paragrafi B21-B23);
  2. il diritto di decidere sull’utilizzo dell’attività (come descritto ai paragrafi B24-B30)”.

Con specifico riferimento alla lett. a) del richiamato par. B9, il par. B21 dell’IFRS 16 specifica che:

“un cliente può ottenere benefici economici dall’utilizzo dell’attività direttamente o indirettamente in vari modi, per esempio utilizzando, detenendo o dando in sub-leasing l’attività. Tra i benefici economici derivanti dall’utilizzo dell’attività rientrano la produzione primaria e i sottoprodotti (compresi i potenziali flussi finanziari derivanti da questi elementi) e altri benefici economici derivanti dall’utilizzo dell’attività che possano essere realizzati con un’operazione commerciale con un terzo”.

Venendo al caso oggetto della richiesta di chiarimenti, l’IFRIC ha rilevato che i benefici economici, per il cliente/rivenditore, derivanti dall’utilizzo del parco eolico in forza del PPA sarebbero costituiti (i) dall’energia elettrica prodotta dal fornitore (output primario) e (ii) dai crediti di energia rinnovabile trasferiti dal fornitore (come sottoprodotto o altro beneficio economico scaturente dall’utilizzo della centrale).

Cionondimeno, il Comitato ha osservato che la stipulazione del PPA non fa sorgere in capo al medesimo cliente né il diritto di ottenere, né l’obbligo di acquistare, tutta l’energia elettrica prodotta dalla centrale. Ed infatti, sebbene il cliente/rivenditore è tenuto a corrispondere al fornitore la differenza tra prezzo fisso e prezzo spot dell’intero volume di energia elettrica prodotta dal parco eolico nell’arco temporale di durata dell’accordo, questi non acquista – né è tenuto ad acquistare – tutta l’elettricità prodotta dalla centrale eolica, in quanto egli può adeguare gli acquisti di energia elettrica sulla base del proprio fabbisogno (e quindi acquistare anche volumi inferiori a quelli prodotti dalla centrale). Di talché, ad avviso dell’IFRIC, non può dirsi che il cliente/rivenditore abbia tutti i benefici economici derivanti dall’utilizzo del parco eolico, posto che questi, pur pagando al fornitore il prezzo fisso dell’intero volume di elettricità prodotto dalla centrale nel periodo di vigenza del PPA, non provvede necessariamente ad acquistare tutta l’elettricità prodotta dal parco eolico.

Né assume a tal fine rilievo la circostanza che, in forza del PPA, il cliente riceve dal fornitore i crediti di energia rinnovabile derivanti dall’utilizzo del parco eolico. Ed infatti, tali crediti – osserva l’IFRIC – costituiscono solo una parte dei benefici economici tratti dall’uso del parco, laddove la parte sostanziale di tali benefici economici sarebbe invero rappresentata dall’acquisto di tutta l’energia elettrica prodotta dalla centrale eolica che, come detto, il cliente/rivenditore non acquisterebbe in toto.

Alla luce di tali considerazioni, l’IFRIC ha dunque escluso che i PPA contengano contratto di locazione o leasing ai sensi dell’IFRS 16, posto che il cliente/rivenditore non ha il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall’utilizzo del parco eolico e, quindi, di controllare l’utilizzo dell’attività. Di talché, l’IFRIC non ha ritenuto necessario inserire nel piano lavoro un nuovo progetto di normazione, nel presupposto che i principi e le disposizioni contenute dagli standard contabili internazionali forniscono già una base adeguata per individuare il corretto trattamento contabile della fattispecie.

La decisione assunta dell’IFRIC, come anticipato, ha natura provvisoria, posto che gli operatori sono stati invitati ad inviare commenti entro lo scorso 16 agosto 2021. Sebbene la decisione dell’IFRIC sia stata condivisa dalla maggior parte dei commentatori[2], l’IFRIC è stato comunque invitato a esplicitare, nella versione finale della decisione, le corrette modalità di contabilizzazione dei PPA’s che il cliente è tenuto ad adottare e, in particolare, se tali accordi debbano essere ricondotti – come parrebbe essere – al campo di applicazione dell’IFRS 9, quali strumenti finanziari derivati finalizzati a coprire le fluttuazioni del prezzo a pronti dell’energia elettrica nel mercato di riferimento (nella specie, il c.d. gross pool electricity market).

 

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[1] Per un primo commento sul tema, si vedano L. Malfatti – G. Ossola, Utilizzo di parco eolico escluso dall’IFRS 16, pubblicato su Eutekne.Info il 6 settembre 2021.

[2] Tutti i commenti sono pubblicati sul sito dell’IFRIC e disponibili qui.

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