27/12/2021

Con risposta ad interpello n. 907-1682/2021 del 7 luglio 2021, la DRE del Veneto ha chiarito che nell’ipotesi in cui, in presenza delle condizioni previste dalla norma, il c.d. “Sismabonus acquisti” di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 dovesse spettare con Superbonus, il beneficiario – per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 – non potrà scegliere di fruire dell’agevolazione nella versione “ordinaria” (detrazione del 75% o 85%).

Con riferimento alla fattispecie rappresentata dall’istante – acquirente di un immobile facente parte di un edificio completamente ristrutturato previa demolizione e ricostruzione del preesistente – concernente la possibilità di beneficiare del Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 per le spese relative agli interventi di miglioramento sismico, l’Amministrazione finanziaria ha invero richiamato quanto affermato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici con parere del 2 febbraio 2021 (RU n. 0031615), precisando che con “l’emanazione del “Super-sismabonus” è stata introdotta una modifica al

“Sismabonus” sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all’ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell’art. 119 del d.l. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all’interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare” ([1]).

In questo senso, dunque – tenuto conto del rinvio operato nell’art. 119, comma 4, del D.L. n. 34/2020 all’art. 16 del D.L. n. 63/2013 – per gli acquirenti delle case antisismiche (come il contribuente istante), in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, sussiste un obbligo di applicare il Sismabonus acquisti in versione Superbonus al 110%, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste ([2]).

A tal ultimo proposito, la DRE del Veneto ha, tra l’altro, ricordato che – ai fini della fruizione del Sismabonus acquisti nella versione “rafforzata” al 110% – il tecnico che assevera la riduzione del rischio sismico ex art. 3 del D.M. n. 58/2017 è tenuto alla stipula di un’assicurazione della responsabilità civile non inferiore a 500.000 euro, allo scopo di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall’attività prestata.

In dettaglio, ai sensi dell’art. 119, comma 14, del D.L. n. 34/2020, tale obbligo può considerarsi, a ben vedere, rispettato o stipulando una polizza “dedicata” o disponendo di un’assicurazione per danni derivanti da attività professionale (art. 5 reg. di cui al D.P.R. 137/2012), purché questa:

a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione […]; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti”.

Nel rispetto di tali condizioni, dunque, laddove il beneficiario abbia esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, indicando la detrazione spettante in misura “ordinaria”, la comunicazione inviata dovrà ritenersi intesa quale opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito “parziale”, ossia corrispondente a una quota parte della detrazione spettante per il Superbonus. Di conseguenza, il beneficiario dell’agevolazione potrà usufruire della restante parte non oggetto di comunicazione o mediante detrazione diretta in dichiarazione in cinque rate, o – in alternativa – detraendo la rata relativa alla prima annualità con successiva opzione di cessione del credito per tutte le rate residue.

In definitiva, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, l’importo oggetto di cessione del credito corrispondente all’ammontare di detrazione maturato con il Sismabonus acquisti dovrà essere calcolato dal beneficiario utilizzando l’aliquota del 110%, e ciò anche nel caso in cui il contribuente, nel modello di comunicazione, abbia erroneamente optato per la detrazione “ordinaria”. Il tutto, a condizione che il tecnico che ha redatto l’asseverazione risulti, a tale data, in possesso di una polizza “dedicata” o di un’assicurazione professionale, aventi i requisiti previsti dal citato art. 119, comma, 14 del D.L. n. 34/2020. In mancanza, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito non potrà avere effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, la quale, quindi, disconoscerà la comunicazione inviata dal beneficiario della detrazione.

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[1] In senso conforme, cfr. AdE, risp. interpello n. 318 del 10 maggio 2021.

[2] Sul punto, si veda, altresì, AdE, risp. interpello n. 410 del 16 giugno 2021.

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