31/01/2022

Con il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, attuativo della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, c.d. Red II, il legislatore italiano ha promosso un significativo cambio di direzione in tema di energia da fonti rinnovabili.

Il nuovo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 novembre ed entrato in vigore il 15 dicembre, presenta importanti novità in tema di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Al fine di raggiungere gli obiettivi posti dall’Unione Europea, il decreto reca disposizioni volte a definire, da un lato, gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi e, dall’altro, detta indicazioni circa il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessario al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia rinnovabile al 2030.

Invero, le previsioni della norma in commento sono anche strumentali all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, in materia di energia da fonti rinnovabili, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima – PNIEC, con la precipua finalità di individuare in maniera coordinata gli strumenti e le misure più adeguate a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento entro il 2030. In tale ambito, in particolare, l’Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30 percento come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo.

Tra le novità più significative del decreto vi sono quelle contenute nel Titolo II, ove, in virtù di criteri di massima semplificazione, i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili vengono distinti in base alla tipologia di impianto.

Per i grandi impianti, ossia quelli aventi potenza superiore a 1MW, si prevede l’attribuzione dell’incentivo attraverso procedure competitive di aste al ribasso, effettuate in riferimento a contingenti di potenza.

Per gli impianti di piccola taglia, ossia quelli aventi potenza inferiore a 1 MW, invece, l’incentivo è attribuito secondo due differenti meccanismi: per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività del mercato, si prevede la presentazione di una richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio dell’impianto; mentre, per gli impianti innovativi, è prescritta l’attribuzione dell’incentivo tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi.

Invece, per gli impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo, nell’ottica della semplificazione procedimentale, è possibile accedere, in alternativa ai suddetti meccanismi, all’incentivo diretto che premia l’energia autoconsumata istantaneamente.

Significativo in tale contesto sarà il ruolo di ARERA, la quale, entro i 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, avrà il compito di definire le modalità per implementare i nuovi sistemi di incentivazione.

Importanti novità sono introdotte anche dal successivo Titolo III, che semplifica i procedimenti autorizzatori e amministrativi introdotti dal d.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Invero, la semplificazione dei procedimenti rappresenta l’anima principale del decreto e, infatti, proprio in quest’ottica, è prevista l’introduzione di una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze, che sarà predisposta e gestita dal GSE, e l’adozione di modelli unici per le procedure autorizzative.

La semplificazione si estenderà, inoltre, ai procedimenti aventi ad oggetto le opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano e all’installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici.

Con successivi decreti del Ministero della Transizione Ecologica, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre, saranno stabiliti principi e criteri omogenei al fine di individuare le superfici e le aree idonee o meno all’installazione degli impianti. La competenza sul punto spetterà alle Regioni, con potere sostitutivo dello Stato in caso di mancato esercizio.

A tal fine, il decreto definisce, all’art. 2, lett. ggg) area idonea”,

“l’area con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”.  

Tale previsione è di particolare rilievo anche per la sua potenziale capacità di dirimere, definitivamente, i contrasti interpretativi che nell’ultimo periodo hanno investito la giustizia amministrativa proprio in tema di individuazione delle aree idonee.

Tra le tematiche trattate, in ultimo, vi è anche la disciplina in materia di autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete, prevista nel Titolo IV, e le disposizioni volte alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica, contenute nel successivo Capo III.

In conclusione, il decreto – molto atteso – riscrive, anche in tema di energia, la normativa che sino ad ora ha regolato numerosi aspetti della materia, inserendosi nel quadro della disciplina di attuazione degli obiettivi europei e di promozione dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Le disposizioni in esso contenute, infatti, si mostrano particolarmente significative soprattutto in relazione agli effetti positivi che potrà avere nel lungo periodo, sia in termini di semplificazione che di velocità delle procedure, incentivando i privati a investire nel settore delle rinnovabili.

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