Regione Puglia: nuove disposizioni per gli impianti FER

Legge regionale 30 dicembre 2021 n. 51
31/01/2022

La regione Puglia, con la legge n. 51 del 30 dicembre 2021, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2022”, ha dettato norme in tema di autorizzazione per la realizzazione degli impianti a fonte rinnovabile.

Tale provvedimento dedica, in particolare, due articoli al tema in questione.

Il primo, e più rilevante, è l’articolo 36 che detta la disciplina delle modifiche non sostanziali agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree non idonee. La  disposizione prevede che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee in virtù della recente disciplina di cui al decreto legislativo dell’8 novembre 2021 n. 199, nelle “aree non idonee” alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del Regolamento regionale 30 dicembre 2010 n. 24  e ai sensi del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR),

sono consentiti interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/ CE e 2003/30/CE)”.

Invero, il quadro normativo statale su cui reggono le previsioni regionali è, per ora, incompiuto e, pertanto, finché non interverrà la nuova disciplina di individuazione delle aree idonee, la normativa applicabile a queste ultime è, ancora, quella prevista dal Regolamento regionale del 30 dicembre 2010, n. 24 e dal Piano paesaggistico della Regione Puglia.

Invece, con riguardo agli interventi di modifica non sostanziale, le nuove disposizioni regionali prevedono alcune limitazioni. In primo luogo, nelle aree non idonee la disciplina consente esclusivamente la possibilità di interventi di modifica non sostanziale (così come individuate all’art. 5 co. 3 ss. del D.lgs. n. 28/2011) e, in tali casi, è obbligo dell’esercente la rimessa in pristino a proprio carico, anche nell’ipotesi di dismissione parziale e limitatamente alla parte di impianto dismessa. In secondo luogo, nei siti oggetto di bonifica, tra i quali sono ricompresi anche i siti di interesse nazionale situati all’interno delle aree non idonee, sono consentiti interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo. Rimangono invece esclusi gli impianti termoelettrici, tranne che nel caso in cui vi sia la riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante.

Infine, il successivo articolo 37 consente di effettuare interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o che si trovino in stato di degrado ambientale, purché, tuttavia, esse siano oggetto di un intervento preliminare che abbia ad oggetto il recupero e il ripristino del sito, i cui oneri rimangono a carico del soggetto proponente.

In conclusione, dalle disposizioni richiamate si evince come, anche la regione Puglia, si sia dotata di una disciplina volta a regolamentare la materia, in ragione dell’esigenza di non pregiudicare i procedimenti di autorizzazione nelle more di attuazione della disciplina del nuovo Decreto Rinnovabili e di garantire certezza del diritto anche nei confronti degli operatori economici che si trovino ad operare in tali aree.

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