La verifica del SAL va effettuata singolarmente per ogni intervento agevolabile

Agenzia delle Entrate – risposta ad interpello del 27 gennaio 2022, n. 53 e risposta ad interpello del 31 gennaio 2022, n. 56
24/02/2022

L’agenzia delle Entrate, mediante risposta ad interpello n. 53 del 27 gennaio 2022, definisce quale siano le modalità di determinazione del 30% del SAL ove ci siano più interventi ammessi al Superbonus.

Nel caso di specie, l’Istante, precisando che stava ponendo in essere sia lavori efficientamento energetico, sia lavori volti alla riduzione del rischio sismico rientranti nel novero degli interventi contemplati ex art. 199 del decreto rilancio (d.l. n. 34 del 2020), richiedeva all’amministrazione finanziaria come determinare il raggiungimento del SAL 30% per poter procedere alla cessione del relativo credito ai sensi dell’art. 121, comma 1-bis del medesimo decreto.

L’Ufficio, dopo una precisa analisi delle principali normative di riferimento, ricorda come l’asseverazione vada fatta nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente i “requisiti tecnici per ‘accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”, nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture 28febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati“.

Le due distinti tipologie di intervento, dunque, richiedono

differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese”.

Sono proprio dette differenze che hanno fatto propendere l’Agenzia nello stabilire che qualora siano effettuati due diversi interventi sul medesimo immobile, entrambi ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori (c.d. SAL) vada necessariamente effettuata in modo sperato per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

L’Agenzia, con la risposta n. 56/2022, torna a soffermarsi sulla questione relativa alle spese sostenute da una persona fisica a cavallo d’anno (nella specie tra il 2021 e il 2022) ma confluenti all’interno di un unico SAL 30% emesso nel 2022. Come già ampiamente specificato sul tema (link articolo bove 27 dicembre 2021) l’amministrazione finanziaria ritiene corretto utilizzare il criterio c.d. “di cassa” per le spese sostenute dalle persone fisiche. L’inevitabile corollario è rappresentato dalla possibilità di utilizzare le spese sostenute entro il 31/12, solamente in detrazione dalla propria dichiarazione in quanto, risultando inferiori al 30% del SAL, non integrano la percentuale minima normativamente richiesta per le opzioni del d.l. rilancio.

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