Il TAR Lecce si pronuncia sull’autorizzabilità degli impianti agro-fotovoltaici
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza 11 febbraio 2022, n. 248
Con la sentenza n. 248 dell’11 febbraio 2022, il TAR Lecce ha ritenuto illegittimo il diniego all’autorizzazione di un impianto agro-fotovoltaico giustificato sotto il profilo della sottrazione di suolo all’attività agricola.
Nel caso in esame, la società ricorrente aveva presentato, in prima istanza, un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola. Sennonché, la Regione Puglia aveva ritenuto non accoglibile la richiesta, a causa dell’impatto che la costruzione avrebbe potuto avere sul territorio, sotto i profili dell’occupazione di suolo e dello snaturamento del territorio agricolo. Sul punto, infatti, aveva rilevato che
“uno dei principali impatti ambientali degli impianti fotovoltaici a terra sia costituito proprio dalla sottrazione di suolo (sia esso occupato da vegetazione naturale o destinato ad uso agricolo) nonché come in genere vengano privilegiate per l’installazione degli impianti proprio le aree che potenzialmente si prestano meglio all’utilizzo agricolo (pianeggianti, libere e facilmente accessibili, proprio quale il sito dell’intervento in esame), sottraendole agli usi agrari per un periodo di 25 30 anni e modificando di conseguenza lo stato del terreno sottostante ai pannelli fotovoltaici.”
Di tenore analogo era stato anche il parere della Soprintendenza, che aveva ritenuto l’impianto in questione, seppur tecnicamente reversibile, comunque destinato a permanere per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia del contesto e le dinamiche dell’attività agricola.
Pertanto, al fine di superare tali rilievi critici, la società aveva presentato un progetto migliorativo, che prevedeva l’installazione di un impianto che avrebbe garantito la coltivazione agricola di più dell’80% della superficie disponibile, nonché il pascolo e ricovero di ovini e l’allevamento di api stanziali sul sito.
Nonostante tali rilevanti modifiche, le amministrazioni competenti confermavano il diniego all’autorizzazione dell’impianto, in ragione dell’asserito contrasto con il punto 4.4.1 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Nello specifico, il Comitato Regionale per la VIA riteneva che
“il progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito “Il Tavoliere Salentino”.
Orbene, il TAR Lecce ha ritenuto non corretta la ricostruzione fattuale e giuridica sottesa all’emanazione del provvedimento finale di rigetto del secondo progetto, valorizzando proprio il fatto che quest’ultimo non costituisce un impianto fotovoltaico classico, ma un ben diverso impianto agro-fotovoltaico.
Infatti, i giudici amministrativi hanno evidenziato che
“nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista”.
Inoltre, il TAR ha ritenuto inconferenti le previsioni di cui al punto 4.4.1 del PPTR, proprio in quanto, la disciplina ivi dettata, si riferisce agli impianti fotovoltaici e non anche agli impianti agro-fotovoltaici.
Per tali ragioni, sono stati dichiarati illegittimi i pareri negativi delle amministrazioni competenti e, di conseguenza, è stato annullato il provvedimento di diniego.
La sentenza in esame pone un principio di rilievo ai fini della corretta applicazione della disciplina relativa alle autorizzazioni degli impianti fotovoltaici in aree agricole. Invero, da tempo le amministrazioni regionali hanno tentato di disincentivare l’installazione di impianti in aree che potrebbero essere riservate alla coltivazione agricola. Tali restrizioni, però, alla luce della pronuncia in commento, devono essere valutate in base alle caratteristiche dei nuovi tipi di impianti, al fine di garantire un bilanciamento tra tutela del territorio e garanzia di approvvigionamento tramite energie rinnovabili.