Crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi: due distinte “masse” di crediti “cedibili” e “non cedibili”

Agenzia delle Entrate, provvedimento direttoriale n. 37381 del 4 febbraio 2022
29/03/2022

Con il provvedimento direttoriale n. 37381 del 4 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato di dieci giorni il termine di legge a partire dal quale diviene operativo il divieto di “cessioni successive alla prima” dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi.

Per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – in linea con la ratio perseguita dal d.l. n. 157/2021, le cui disposizioni sono state recepite dalla legge di bilancio 2022 – l’art. 28 del d.l. n. 4/2022 (decreto Sostegni-ter) ha modificato, al comma 1, gli artt. 121 e 122 del d.l. n. 34/2020, eliminando la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima, con riferimento al Superbonus ed ai restanti bonus edilizi. In sostanza, i beneficiari delle predette agevolazioni fiscali possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari, ma quest’ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato; ciò vale anche per lo sconto in fattura praticato dai fornitori, i quali possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono effettuare ulteriori cessioni. In altri termini, per effetto dell’art. 28 cit., entrato in vigore il 27 gennaio 2022, è possibile procedere con una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”. Il comma 2, tuttavia, ha previsto un regime transitorio, stabilendo che i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. I crediti che non possono essere ulteriormente ceduti sono utilizzabili dai cessionari in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 ([1]).

Orbene, con il provvedimento in questione, emanato ai sensi dell’art. 19-octies, comma 4, d.l. n. 148/2017 ([2]), la data che fa da “spartiacque” al sopravvenuto divieto di “cessioni successive alla prima” è stata quindi ufficialmente aggiornata dal 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022.

In merito, occorre rilevare che:

  1. mentre, entro la data del 16 febbraio 2022, era possibile effettuare un’ulteriore cessione di tutti i crediti d’imposta pervenuti nella disponibilità del “primo cessionario” in virtù di accordi conclusi tra le parti e resi conoscibili all’Agenzia delle Entrate con le relative procedure telematiche;
  2. a partire dal 17 febbraio 2022, per effetto di quanto sopra, nel cassetto fiscale di ciascun contribuente verrebbero a determinarsi due distinte “masse” di crediti di imposta relativi a bonus edilizi:

– una prima “massa” formata dai crediti “cedibili a terzi”, nella quale ricadrebbero tutti quelli già iscritti nel cassetto fiscale alla data del 16 febbraio 2022 e quelli che, pur venendo iscritti nel cassetto fiscale successivamente a tale data, vengono acquisiti dal “futuro cedente” in forza di “prime cessioni” effettuate dal beneficiario o di “cessioni successive alla prima” effettuate da precedenti cessionari, che sono state comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022;

– una seconda “massa” formata dai crediti “non cedibili a terzi”, nella quale confluirebbero tutti quelli iscritti nel cassetto fiscale a fronte di crediti acquisiti e comunicati telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17 febbraio 2022.

Si tratta, in buona sostanza, di separare in due distinte “classi” le presenti e passate acquisizioni “cedibili” e le future acquisizioni “non cedibili”.

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[1] Cfr. FAQ Risposte AdE del 3 febbraio 2022.

[2] Tale norma prevede che “I termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di  eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi”.

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