29/03/2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 50, il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

Il provvedimento contiene due importanti pacchetti di misure: il primo volto a calmierare, nell’immediato, l’eccezionale incremento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (Capo I denominato “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”); il secondo, dagli effetti più a lungo termine, tendente ad una maggiore autonomia energetica del Paese (Capo II, denominato “Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica”).

In particolare, riguardo agli interventi relativi al c.d. caro energia, l’articolo 1 – in continuità con le misure previste dal c.d. Decreto Sostegni Ter (art. 14) – dispone l’azzeramento, anche per il secondo trimestre del 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate sia alle utenze domestiche e non, connesse in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, sia alle utenze con disponibilità di potenza pari o superiore a tale soglia, connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Al fine invece di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’articolo 2 estende al secondo trimestre del 2022 – in continuità con quanto già previsto dall’art. 2, co. 1, del D.L. n. 130/2021 e dall’art. 1, comma 506, della L. n. 234/2021 – l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettate, a seconda delle condizioni, ad aliquote del 10% o 22%. Allo stesso scopo, si dispone che l’ARERA provveda a ridurre, per il secondo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro.

Con le previsioni dell’articolo 3 viene rafforzato, per il secondo trimestre 2022, il c.d. bonus sociale elettrico e gas riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.

L’articolo 4, invece, riconosce un contributo straordinario alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) i cui costi per kWh, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. Tale contributo, a valere come parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, verrà erogato sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Previsione simile è stata introdotta anche per le imprese a forte consumo di gas naturale, per le quali l’articolo 5 dispone un contributo straordinario, sempre sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale – calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME) – abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

A tal proposito, si segnala che le predette aliquote dei crediti d’imposta, in realtà, sono il risultato dell’aumento disposto dal successivo D.L. 21 marzo 2022 n. 22, entrato in vigore lo scorso 22 marzo. Inizialmente, infatti, erano state fissate al 20% per le imprese energivore e al 15% per le imprese a forte consumo di gas.

Tali crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione però che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Come detto, a questo primo pacchetto di misure emergenziali, volte a calmierare, nel breve periodo, i costi delle bollette energetiche sia per gli utenti finali che per le imprese ad alto consumo di energia, si affiancano interventi che mirano ad evitare, o quanto meno ridurre, pro futuro gli effetti di simili crisi.

Si tratta di misure, infatti, che tentano di semplificare e velocizzare gli iter amministrativi in materia di impianti fotovoltaici, al fine di accelerare la transizione verde del Paese.

In particolare, l’articolo 9, sostituendo il comma 5 dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 28/2011, prevede che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica siano considerati interventi di manutenzione ordinaria, non subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 42/2004, con la sola eccezione per gli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’art. 136, co. 1, lett. b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (i.e., “ville, giardini e parchi […] che si distinguono per la loro non comune bellezza; complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”).

A tal fine, l’articolo 10 prevede inoltre che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, con apposito decreto del Ministro della Transizione Ecologica (MiTE), saranno individuate le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato di cui all’art. 25, co. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’art. 7-bis, co. 5, del D.Lgs. n. 28/2011, come modificato dal predetto articolo 9.

Allo scopo invece di alleggerire i procedimenti autorizzatori su aree idonee, l’articolo 12, modificando l’art. 22, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 199/2021, stabilisce che, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di VIA, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

Un’ulteriore rilevante misura per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi è prevista invece dall’articolo 16, che investe il GSE o le società da esso controllate (il c.d. “Gruppo GSE”) del compito di avviare, su direttiva del MiTE, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

Tali procedure sono specificamente destinate alle concessioni i cui impianti ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell’ambito del “Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee” (di cui al DM 28 dicembre 2021), anche se al momento improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività.

In particolare, il Gruppo GSE inviterà i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle suddette procedure. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro 30 giorni dall’invito e dovrà essere corredata dei programmi di produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché di un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, della produzione attesa e dei relativi investimenti necessari.

Proseguendo, il Decreto prevede, inoltre, misure per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti off-shore, l’istituzione di un Fondo da 267 milioni di euro per promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l’autoconsumo per le piccole e medie imprese, un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud e disposizioni per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.

In definitiva, il Decreto n. 17/2022 tenta di affrontare il problema del caro energia non solo in un’ottica emergenziale, ma, con visione prospettica, introduce misure più a lungo periodo, volte ad incentivare gli investimenti in fonti rinnovabili, semplificando, velocizzando e stanziando apposite risorse per assicurare, nei prossimi decenni, una maggiore autonomia energetica.

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