29/03/2022

Con la risoluzione del 15 febbraio 2022, n. 8, l’Agenzia delle Entrate, viste anche le numerose richieste di chiarimento, si è di recente espressa circa l’ambito soggettivo ed il periodo temporale entro il quale poter beneficiare della detrazione di cui all’art. 119, comma 8-ter del d.l. n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”).

La disposizione ivi contenuta permette di usufruire della detrazione pari al 110% di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo per tutte quelle spese sostenuto entro il 31 dicembre 2025 (nello specifico, i richiamati commi disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi già previsti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici). Tale possibilità spetta però unicamente per quegli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti eventi sismici dopo il 1° aprile 2009 e nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Viene specificato nella risoluzione in commento che la disposizione di cui al comma 8-ter si applica alle spese sostenute per gli interventi Superbonus per i quali è però prevista, complementarmente, anche l’erogazione dei contributi di cui ai commi 1-ter, 4-ter  e 4-quater dell’art. 119 cit.

Per ricevere l’erogazione di quest’ultimi è tuttavia richiesto l’attestazione di un c.d. nesso di casualità danno-evento tra l’evento sismico e il danno subito dall’immobile oggetto di intervento. L’entità del danno, nonché la sua diretta riconducibilità all’evento sismico, deve pertanto essere attestato mediante la scheda AeDES che riconosce un’inagibilità di livello B. C ed E.

L’imprescindibilità di un così puntale requisito comporta che il comma 8-ter non possa applicarsi a quegli edifici che pur ubicati in un’area terremotata non abbiano però subiti danni derivanti dall’evento sismico. Deve pertanto sussistere il predetto nesso di casualità.

Da ultimo, l’agenzia chiarisce che il l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus per quegli interventi antisismici o volti all’efficientamento energetico spetta per quelle spese che siano state sostenute entro il 31 dicembre 2025 per le quali lo stesso Superbonus spetta nella misura piena del 110%.

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