29/03/2022

Il 22 marzo è entrato in vigore il Decreto-Legge del 21 marzo 2022, n. 21, pubblicato nella Serie Generale n. 67 della Gazzetta Ufficiale, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

Tale provvedimento è stato convenzionalmente rinominato “Decreto Ucraina bis”, ma, a differenza del primo, contiene anche una serie di misure volte a compensare il notevole aumento dei costi di gas ed energia, indirettamente causato dal conflitto russo-ucraino.

Le disposizioni di interesse sono contenute nel Titolo II del Decreto e coinvolgono sia le imprese sia gli utenti finali in grave difficoltà economica.

Nello specifico, l’articolo 3 prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia elettrica a favore delle imprese con disponibilità di potenza pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il successivo articolo 4 prevede un credito d’imposta pari al 20% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gas nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell’anno 2019.

I crediti d’imposta previsti dai predetti articoli sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022 e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

L’articolo 5 incrementa di 5 punti percentuali i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti agli articoli 4 e 5 del Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (c.d. D.L. Energia). Per l’effetto, il credito d’imposta a favore delle imprese energivore è pari al 25% e quello a favore delle imprese a forte consumo di gas è pari al 20%. La modifica delle aliquote, a pochissime settimane di distanza dall’introduzione e addirittura prima della conversione del D.L. Energia, è sintomo di una forte sensibilità del legislatore nei confronti delle imprese che sono costrette a portare avanti le proprie produzioni sostenendo costi in esponenziale aumento.

L’articolo 6, invece, si rivolge alle famiglie che possono accedere ai bonus sociali per l’elettricità e per il gas, estendendone la platea. Tali bonus, volti a sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette, erano previsti in favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, fisico e sociale con ISEE fino a 8.265 euro. Ora, grazie all’articolo in esame, il valore ISEE per l’accesso alla misura è innalzato a 12.000 euro, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2022.

In ultimo, l’articolo 7 istituisce controlli volti a garantire la trasparenza dei prezzi. Il comma 1 attribuisce al Garante per la sorveglianza dei prezzi (c.d. “Mister Prezzi”) la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Ciò in aggiunta alle azioni di segnalazione e di impulso già previste dalla legge n. 244/2007, al fine di rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi, il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, in stretto rapporto con gli operatori economici. Tale rafforzamento, oltre a creare uno strumento che consente una tempestiva analisi dei fenomeni sottesi all’aumento dei prezzi, consente di approntare, con la dovuta celerità, le opportune misure di intervento, laddove necessarie. La misura è assistita da un’apposita sanzione amministrativa per chi non invia gli opportuni riscontri o comunica elementi non veritieri.

I commi 5 e 6, inoltre, prevedono che, per finalità di indagine sull’andamento del mercato del gas naturale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del Decreto, i soggetti privati importatori di gas debbano comunicare al Ministero della Transizione Ecologica e all’ARERA gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione,
trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi.

Le misure esaminate mostrano, da un lato, una forte preoccupazione, da parte del Governo, che ha portato allo stanziamento di ingenti risorse a sostegno di imprese e famiglie in difficoltà, dall’altro, l’attenzione a potenziali fenomeni di speculazione, con il rafforzamento dei sistemi di controllo sulle cause dell’aumento dei prezzi.

Ciò in sintonia con quanto espresso dal Ministro della Transizione Ecologica che, nell’ambito di una informativa resa in Senato lo scorso 16 marzo, ha dichiarato

che non è accettabile questo aumento del prezzo del gas a monte di una intera filiera e che si traduce nel risultato di una grande speculazione da parte di certi hub che non producono ma che fanno transazioni”.

Si resta in attesa, quindi, degli esiti dei controlli e dei risultati delle misure messe in campo a sostegno dell’intero Paese, nell’ambito di uno scenario internazionale sempre più preoccupante.

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