Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina), volto a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, sono stati introdotti alcuni crediti d’imposta a beneficio delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022.
In particolare, l’art. 3 del d.l. in commento riconosce alle imprese diverse da quelle “energivore” di cui al d.m. 21 dicembre 2017 (beneficiarie del credito di cui all’art. 4 del d.l. n. 17/2022), dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto (comprovato mediante le relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un aumento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
L’art. 4 del medesimo decreto attribuisce, poi, alle imprese diverse da quelle “gasivore” di cui all’art. 5 del d.l. n. 17/2022 (beneficiarie dell’agevolazione prevista dal medesimo art. 5) un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
Per espressa disposizione normativa, entrambe le agevolazioni previste dal decreto Ucraina non concorrono alla formazione dell’imponibile IRES e IRAP. I crediti d’imposta in questione sono, inoltre, cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento della spesa sostenuta. Quanto alle rispettive modalità di fruizione, i crediti d’imposta di cui agli artt. 3 e 4 cit. sono utilizzabili, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione nel modello F24 (art. 17 d.lgs. n. 241/1997), senza applicazione dei limiti ex art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e art. 34 della L. 388/2000. Le imprese beneficiarie possono cedere il credito d’imposta, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (quali banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità (rilasciato dai professionisti abilitati) relativo alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione. A seguito della cessione, il cessionario fruisce del credito d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente, comunque entro il 31 dicembre 2022.
Le agevolazioni ora richiamate si affiancano a quelle già previste per le imprese energivore e per quelle a forte consumo di gas naturale, sulle quali il decreto Ucraina è intervenuto incrementandone la misura.
In dettaglio, l’art. 5, comma 1, del d.l. in commento innalza dal 20 al 25% l’entità del credito d’imposta istituito dall’art. 4 del d.l. n. 17/2022. Come anticipato, la misura di sostegno in questione è destinata alle imprese “energivore”, cioè alle imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh all’anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori indicati nell’allegato 3 alla Comunicazione della Commissione sulla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, tra cui estrazione di minerali, attività siderurgiche, fabbricazione di prodotti in ceramica, produzione di cemento, produzione di oli e grassi, tessitura, confezione di abbigliamento in pelle, fabbricazione di componenti elettronici;
- operano nei settori indicati nell’allegato 5 alla predetta Comunicazione, cioè altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’allegato 3, e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Val (valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi) non inferiore al 20%;
- non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti, ma sono negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ( 39 d.l. n. 83/2012).
A tali soggetti compete il bonus in questione in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. In proposito, si ricorda che a favore delle medesime imprese era già stata prevista, dal decreto c.d. “Sostegni-ter” (art. 15 d.l. n. 4/2022), un’analoga agevolazione (del 20%) anche per il primo trimestre dell’anno.
L’art. 5, comma 2, del decreto Ucraina innalza, inoltre, dal 15 al 20% la misura del credito previsto dall’art. 5 del d.l. n. 17/2022. Come accennato sopra, l’agevolazione in questione è destinata alle imprese a forte consumo di gas naturale, cioè alle imprese che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021 e hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume di gas indicato all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici. Il bonus spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, è aumentato più del 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
Per entrambe le agevolazioni, nonché per il credito d’imposta destinato alle imprese energivore relativo al primo trimestre 2022 ex art. 15 d.l. n. 4/2022, il beneficio viene limitato, a norma dell’art. 9 del d.l. n. 21/2022, al 31 dicembre 2022. È prevista la facoltà di cessione dei crediti in questione, analogamente a quanto sopra riportato in merito ai crediti d’imposta di cui agli artt. 3 e 4 del d.l. n. 21/2022. Le modalità attuative per la cessione saranno, in concreto, definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Entrambi i crediti d’imposta:
- sono utilizzabili soltanto in compensazione tramite modello F24 (art. 17 d.lgs. n. 241/1997);
- non sono soggetti all’applicazione dei vigenti limiti annuali in materia di compensazioni, ossia di € 250.000 per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi (art. 1, comma 53, l. n. 244/2007), e di € 2 milioni per i crediti d’imposta e contributi compensabili dai soggetti intestatari di conto fiscale (art. 34 l. n. 388/2000);
- non concorrono alla formazione dell’imponibile IRES e IRAP;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento della spesa sostenuta.