Il TAR Piemonte si pronuncia sulla legittimità del divieto di installazione di nuovi impianti eolici in aree esterne a SIC e ZPS
TAR Piemonte, Sez. I, sentenza n. 304 del 31 marzo 2022
Con la sentenza n. 304 del 31 marzo 2022, il TAR Piemonte ha ritenuto legittimo l’iter procedurale seguito per l’introduzione del divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici ad un buffer di 1 km esterno ai confini di un SIC/ZPS, di cui alla Delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 6-4745 del 9 marzo 2017.
La decisione dei giudici amministrativa ha definito il ricorso proposto da una Società operante nel settore delle energie rinnovabili che, nel 2013, aveva presentato alla Provincia di Alessandria un’istanza di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di 7 impianti eolici di una potenza complessiva di pari a 14 MW da posizionare a quota 800 mt. sulla dorsale Monte Poggio-Monte Calco.
Senonché, proprio la zona del Monte Poggio, qualificata come Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale, veniva sottoposta al divieto contenuto nella prefata Delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 6-4745 del 9 marzo 2017, impedendo, quindi, la realizzazione dell’impianto eolico progettato e sottoposto ad autorizzazione.
La Società con il proprio ricorso lamentava l’illegittimità dell’introduzione di un divieto assoluto di realizzazione di nuovi impianti in una zona esterna al SIC/ZPS per contrarietà alle norme di settore e per forti carenze istruttorie.
Prima di passare al merito della questione, il TAR Piemonte ha ricostruito il complesso quadro normativo che nasce dalle Direttive Europee e arriva all’adozione delle misure sito-specifiche di tutela da parte delle Regioni.
La rete Natura 2000 è una rete ecologica, diffusa su tutto il territorio dell’Unione, costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE (c.d. “Direttiva Habitat”) che possono, successivamente, essere designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (c.d. “Direttiva Uccelli”).
Diversamente dai SIC, la cui designazione in ZSC richiede una lunga procedura, le ZPS sono designate direttamente dagli Stati membri ed entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000.
La procedura per l’indicazione di un sito quale ZPS è quindi particolarmente semplice poiché rappresenta un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce l’entrata a pieno regime di misure di conservazione sito specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa.
La designazione avviene secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Direttiva Habitat e dall’art 3, comma 2 del d.P.R. 357/97 e s.m.i. e dall’art. 2 del D.M. 17 ottobre 2007 recante i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.
Le Regioni, in tale quadro, sono i soggetti più vicini ai siti da tutelare e, per tale ragione, titolari di rilevanti poteri in materia di conservazione degli habitat naturali definiti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (c.d. “Legge quadro sulle aree protette”).
Ritornando, quindi, alla sentenza in commento, il sito oggetto della controversia, per l’alto valore di biodiversità ivi presente, è stato qualificato come zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva “Uccelli” ed inserito negli elenchi provvisori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per essere successivamente designato come zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva “Habitat”.
La delibera impugnata, con l’introduzione delle limitazioni alla realizzazione di nuovi impianti eolici, ha come obiettivo il mantenimento degli habitat ai fini della conservazione di specie animali o vegetali al fine di proseguire il processo di designazione del SIC in ZSC.
Orbene, il TAR Piemonte, nel rigettare il ricorso della Società, ha evidenziato due elementi rilevanti:
- i) la Delibera impugnata, in aderenza alla normativa di settore, non pone un illegittimo divieto assoluto di installazione, ma ammette espressamente la possibilità di prevedere impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt;
- ii) l’iter seguito è conforme alla disciplina dettata per i siti SIC/ZPS –come quello in oggetto- ai sensi dell’art. 3 del DM 17 ottobre 2007; una procedura snella volta alla conservazione degli habitat e che non prevede alcuna forma di partecipazione degli attori economici.
In merito a quest’ultimo punto, i giudici amministrativi hanno ricondotto la ratio di una simile disciplina al principio di precauzione previsto all’art. 191, paragrafo 2, comma 1, TFUE, ribadendo una interpretazione granitica fornita dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale
“il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente e, se si pone come complementare al principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell’attività al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l’attività non danneggia l’uomo o l’ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici…e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, e ciò indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, come peraltro più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia Comunitaria, la quale ha in particolare rimarcato come l’esigenza di tutela della salute umana diventi imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili, in tutti i loro ambiti di azione, della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato”.
L’applicazione del principio di precauzione deriva dalla necessità di bilanciare il “valore ambiente” con gli altri valori ugualmente riconosciuti come fondamentali nell’ordinamento, preferendo la prudenza all’audacia che potrebbe rivelarsi suicida.
La precauzione non è astensione, ma la ricerca della soluzione migliore alla luce delle tecnologie disponibili: nel caso in esame, infatti, come evidenziato anche dal TAR, la Delibera impugnata non introduce un generale divieto di installazione degli impianti eolici ma ne limita la presenza solo ad alcuni tipi. Questa, in definitiva, è la forza di tale principio, la sua elasticità e la sua capacità di bilanciare valori che altrimenti sembrerebbero inconciliabili.