Nella riunione del 1 febbraio 2022, l’ l’IFRS Interpretations Committee (IFRIC) ha fornito chiarimenti in merito alla contabilizzazione delle obbligazioni derivanti dall’applicazione delle misure governative nei confronti di entità che producono o importano autoveicoli al fine di incentivare la riduzione delle emissioni di idrocarburi.
In particolare, in base a tali misure:
- l’entità riceve crediti positivi se, in un anno solare, ha prodotto o importato veicoli le cui emissioni medie risultano inferiori a uno specifico obiettivo e crediti negativi se, nello stesso arco di tempo, le emissioni medie risultano superiori allo stesso obiettivo;
- l’entità deve eliminare i crediti negativi ricevuti in un anno, acquistando crediti positivi da un’altra entità o generando crediti positivi nell’anno successivo;
- se l’entità non riesce a estinguere i suoi crediti negativi in uno dei modi descritti si applicano delle specifiche sanzioni.
Ebbene, secondo l’IFRIC, un’entità che ha prodotto o importato veicoli con emissioni medie di idrocarburi superiori all’obiettivo governativo deve rilevare contabilmente una passività in bilancio ai sensi dello IAS 37, a meno che l’accettazione delle sanzioni che il Governo può imporre non sia un’alternativa realistica all’estinzione dei crediti negativi.
Ed infatti, ai sensi dello IAS 37 gli accantonamenti dei fondi per rischi ed oneri vanno rilevati in presenza di passività con scadenza o ammontare incerti e solo se si verificano le seguenti condizioni:
- un’entità ha un’obbligazione in corso (che può essere legale o implicita) come risultato di un evento passato vincolante[1] e cioè se l’entità non ha alcuna “realistica alternativa” all’adempiere all’obbligazione che ne deriva;
- è probabile che occorra utilizzare risorse economiche al fine di adempiere l’obbligazione dalla quale scaturisce l’accantonamento;
- l’importo legato all’adempimento dell’obbligazione può essere stimato attendibilmente.
Orbene, sul punto l’IFRIC ha osservato che nel caso di emissioni medie di idrocarburi superiori all’obiettivo governativo, risultano integrate le suddette condizioni in quanto:
- l’attività che dà luogo alla contabilizzazione di crediti negativi è la produzione o l’importazione di autoveicoli; pertanto, l’ obbligazione di eliminare i suddetti crediti negativi in un anno deriva da eventi passati ed esiste indipendentemente dalle azioni future dell’entità.
Inoltre, le misure che generano l’obbligo e conferiscono al Governo il potere di sanzionare derivano da una legge; pertanto, risulta soddisfatta anche la condizione per cui l’adempimento dell’obbligazione è reso esecutivo da una norma di legge;
- l’entità per estinguere la propria obbligazione deve comunque impiegare delle risorse “economiche”: il denaro liquido nel caso di acquisto di crediti positivi da un’altra entità ovvero gli stessi crediti positivi generati negli anni successivi e a cui l’entità deve rinunciare per eliminare il suo saldo negativo;
- l’importo dell’obbligazione è pari all’ammontare del credito negativo generatosi.
Tuttavia, l’IFRIC ha negato il riconoscimento di una passività nel caso di un’entità per la quale l’accettazione di sanzioni che il Governo può imporre rappresenta un’alternativa realistica all’estinzione dei crediti negativi in quanto, in tal caso, l’adempimento non può essere reso esecutivo da una norma di legge.
A tal proposito, infatti, lo IAS 37 stabilisce che solo a fronte di passività probabili si iscrive in bilancio un accantonamento altrimenti non si procede con la rilevazione contabile perché per l’appunto non è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici.
L’IFRIC ha, infine, concluso che i principi e i requisiti dei principi contabili IFRS forniscono una base adeguata affinché un’entità possa determinare, nel caso in esame, se ha un’obbligazione che soddisfa la definizione di passività contenuta nello IAS 37 e, di conseguenza, ha deciso di non aggiungere un progetto di definizione degli standard al proprio piano di lavoro.
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[1] A questo riguardo il paragrafo 17 dello stesso IAS 37 precisa che si tratta dei casi in cui l’adempimento dell’obbligazione è reso esecutivo da una norma di legge (cd. obbligazione legale); ovvero, per le obbligazioni implicite, quando l’evento (che può essere anche un’azione dell’entità) genera valide aspettative tra i terzi contraenti che l’entità estinguerà l’obbligazione.