Accise e IVA sui carburanti: riduzione delle aliquote confermata fino all’8 luglio

Decreto legge n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 51/2022; decreto legge n. 38/2022
30/05/2022

Con il decreto legge n. 38, approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella stessa giornata, entrando così immediatamente in vigore, è stata prevista una nuova riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al GPL usati come carburante e al gas naturale usato per autotrazione.

La proroga – recepita dal testo del d.l. n. 21/2022, così come convertito dalla legge n. 51 del 20 maggio scorso – si inserisce nel solco delle misure varate dal Governo negli ultimi mesi per far fronte alla crisi energetica e all’aumento dei prezzi del carburante causati dal perdurare del conflitto in Ucraina, inizialmente raccolte all’interno del d.m. del 18 marzo 2022 e del d.l.. n. 21 /2022, entrambi pubblicati sulla G.U. serie generale n. 67 del 21 marzo 2022.

In particolare, con il provvedimento da ultimo richiamato il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva previsto, a decorrere dal 22 marzo 2022 (giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in G.U.) e per i trenta giorni successivi alla sua entrata in vigore, al fine di compensare le maggiori entrate dell’IVA derivanti dall’aumento del prezzo internazionale espresso in euro del petrolio greggio, una riduzione temporanea delle aliquote di accisa di cui all’All. I al TUA (d.lgs. n. 504/1995). Tali misure erano state poi prorogate dal D.M. del 6 aprile 2022, e, da ultimo, sono state confermate dal d.l. n. 38 del 2 maggio, il quale ha esteso la riduzione delle aliquote fino all’8 luglio.

Le previsioni del decreto n. 38, cit., come anticipato, sono state trasposte all’interno del decreto n. 21 mediante l’inserimento, in sede di conversione in legge, dell’art. 1-bis. La richiamata disposizione prevede, al comma 1:

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

La norma, in sostanza, conferma la riduzione delle aliquote già stabilita con i decreti di marzo e aprile. Elemento di novità è, invece, rappresentato dalla riduzione dell’aliquota IVA applicata al gas naturale per autotrazione, che viene stabilita nella misura del 5%.

Inoltre, si prevede che alla luce della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal D.M. del 6 aprile e dal decreto n. 38 (rispettivamente, per il periodo dal 22 aprile al 2 maggio e dal 3 maggio all’8 luglio 2022), non trova applicazione nel periodo di riferimento l’aliquota stabilita dal n. 4-bis della tabella A allegata al TUA, in quanto meno favorevole.

Al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote diminuite, nonché di evitare potenziali condotte fraudolente, il decreto rafforza gli obblighi di comunicazione in capo ad alcune categorie di esercenti, prevedendo non solo stringenti limiti temporali per effettuare le comunicazioni ma, altresì, introducendo una generalizzata telematizzazione e informatizzazione dei documenti necessari per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

Nel dettaglio, il comma 3 della disposizione in esame (il quale ricalca le previsioni di cui al comma 5 dell’art. 1 del medesimo decreto) prevede che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburante trasmettano all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata ovvero in via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell’8 luglio 2022. In deroga al comma 5 dell’art. 1 dello stesso decreto, si prevede invece che la comunicazione non debba più essere effettuata al trentesimo giorno dall’entrata in vigore della norma.

Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circolare n. 11/2022, prot. 131237 – pubblicata il 23 marzo 2022 per fornire i primi chiarimenti operativi a seguito dell’entrata in vigore del decreto n. 21 – relativamente alla comunicazione delle giacenze fisiche al termine del periodo di riferimento (8 luglio), l’effettuazione dell’inventario straordinario da parte dell’esercente deve trovare riscontro nel registro di carico e scarico con l’indicazione delle eccedenze e delle deficienze riscontrate in autonomia secondo le disposizioni vigenti in materia. La comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni lavorativi a partire dalla data finale individuata al comma 1 (i.e. entro il 15 luglio).

Quanto alle modalità e al contenuto della comunicazione, l’ADM ha precisato che nell’oggetto della PEC dovrà essere specificato il codice ditta del deposito o dell’impianto e l’indicazione che trattasi di comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 1, co. 5, del d.l. n. 21/2022; nel contenuto dovranno essere riportate, oltre alle informazioni di cui si è appena detto, anche il nome, il cognome, la data di nascita e il codice fiscale dell’esercente, l’eventuale partita iva e la ragione sociale nonché l’indirizzo del deposito o dell’impianto. Gli esercenti che, ai sensi dell’art. 10, co. 6 della determinazione direttoriale prot. 724 del 21 marzo 2019, hanno facoltà di inviare i predetti dati di giacenza in via telematica (anziché via PEC) dovranno, invece, effettuare un invio straordinario (indipendentemente dalla frequenza di invio dei dati di contabilità) contenente, per ciascuno dei prodotti interessati dalla riduzione di aliquota, i dati di giacenza in base alle predette disposizioni nonché i record relativi alla chiusura inventariale svolta in autonomia dall’esercente.

Sempre ai fini della corretta applicazione delle aliquote ridotte, poi, l’art. 1, co. 6 del decreto n. 21 prevede, per il periodo di riferimento, che i titolari di depositi fiscali e gli esercenti depositi commerciali riportino nel documento amministrativo elettronico semplificato (e-DAS) l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo([1]) ([2]).

Da ultimo, considerati gli elevati interessi in gioco e onde prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote in un settore caratterizzato da una crescita straordinaria dei profitti conseguiti dai soggetti operanti nel comparto, il decreto n. 21 ha previsto apposite modalità di controllo. In particolare, il comma 7 dell’art. 1 (richiamato integralmente dal comma 5 dell’art. 1-bis) prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, al fine di monitorare l’andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nella filiera di distribuzione commerciale degli stessi, si avvale dei Ministeri, degli enti e degli organismi preposti alla gestione del settore nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di Finanza. Quest’ultimo, agendo con i medesimi poteri previsti per l’accertamento dell’IVA e delle imposte dirette nella sua qualità di polizia economico-tributaria, per espressa previsione normativa avrà dunque accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze e ai dati contenuti nell’e-DAS.

Degna di nota, infine, la previsione per cui la stessa GdF, nello svolgimento dei controlli ad essa affidati, dovrà segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di competenza, eventuali elementi sintomatici di condotte lesive della concorrenza o che possano costituire pratiche commerciali scorrette.

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[1] A tal fine, per ogni e-DAS emesso nel periodo in relazione ai prodotti interessati dalle riduzioni di aliquota, l’esercente dovrà riportare, nella sezione “Informazioni commerciali”, al campo 110 del messaggio elettronicoDE815, l’aliquota vigente alla data di emissione del documento (che, nelle ipotesi di estrazione dei prodotti de quibus dai depositi fiscali, coincide con quella utilizzata per la liquidazione dell’imposta ex art. 3, co. 3 TUA).

[2] Si noti che gli obblighi di comunicazione ora descritti non trovano applicazione con riferimento alle giacenze e ai documenti di accompagnamento dei gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante.

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