30/05/2022

La legge di conversione n. 34 del 27 aprile 2022 ha mantenuto le misure introdotte dal d.l. n. 17/2022 per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas.

In primo luogo, sono stati approvati gli interventi di azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 (che si aggiunge a quelli già autorizzati per il quarto trimestre 2021 e per il primo trimestre 2022) su utenze e di abbattimento dell’IVA nella misura del 5% sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali.

Sott’altro profilo, sono stati confermati gli aiuti alle imprese c.d. “energivore” e “gasivore” sotto forma di credito di imposta. Ci si riferisce, in particolare, alla conversione degli artt. 4 e 5 del d.l. n. 17/2022, che prevedono rispettivamente un credito del 20% ([1]) e del 15% ([2]) destinati a tali tipologie di imprese.

In vista di una puntuale attuazione dei suddetti benefici, con la risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha recentemente istituito i seguenti codici tributo:

– “6961” per il credito d’imposta spettante alle imprese energivore per le spese per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 4 d.l. n. 17/2022);

– “6962” per il credito d’imposta spettante alle imprese gasivore per le spese per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022 (art. 5 d.l. n. 17/2022).

È appena il caso di osservare che tale risoluzione ha altresì istituito i codici tributo relativi ai crediti d’imposta previsti dal d.l. n. 21/2022 (c.d. decreto Ucraina) nei confronti delle imprese diverse da quelle energivore (art. 3 d.l. cit.) ([3]) e gasivore (art. 4 d.l. cit.) ([4]). Essi sono:

– “6963” per il credito d’imposta spettante alle imprese non energivore in relazione  alle spese per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 d.l. n. 21/2022);

– “6964” per il credito d’imposta spettante alle imprese non gasivore in relazione alle spese per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022 (art. 4 d.l. n. 21/2022).

In aggiunta, la legge di conversione in questione ha esteso le operazioni di contenimento dei prezzi a cementifici e autotrasporto. In particolare, essa ha incrementato di 5 milioni di euro (rispetto ai 20 milioni già approvati) il sostegno finanziario sotto forma di credito d’imposta attribuito a tali categorie.

Un’ulteriore novità ha poi riguardato l’attribuzione all’ARERA dell’incarico di rendicontazione (da trasmettere al MEF ed al MITE, oltre che alle Commissioni parlamentari) dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e quello del gas.

La legge n. 34/2022 ha, infine, confermato (e ampliato) i fondi di dotazione del MISE per favorire il processo di transizione ecologica delle imprese (i cui investimenti saranno puntualmente definiti con uno o più decreti ministeriali). È stato, in particolare, stanziato il fondo per la riconversione, la ricerca e lo sviluppo del settore automative con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. È stato, inoltre, confermato anche il fondo per lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori nonché per la riconversione di siti industriali esistenti e l’insediamento di nuovi stabilimenti con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

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[1] Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 25% dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 21/2022 (c.d. decreto Ucraina). Come noto, l’art. 4 cit. riconosce detto credito alle imprese c.d. “energivore”, cioè alle imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh all’anno e che rispettano uno dei requisiti indicati dalla legge. Sul punto, si rinvia, per una puntuale trattazione, ad altro contributo su questo sito.

[2]   Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 20% dall’art. 5, comma 2, del d.l. n. 21/2022 (c.d. decreto Ucraina). In dettaglio, l’art. 5 cit. attribuisce il citato credito d’imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale, cioè alle imprese che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021 e hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume di gas indicato all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici.

[3] Ci si riferisce al credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto (comprovato mediante le relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un aumento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

[4] Trattasi del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

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