Il Ministero della Transizione Ecologica si esprime sulla vigenza del D.M. 52/2015

Interpello prot. 75424 del 16 giugno 2022 ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006
28/06/2022

Con l’interpello prot. 75424 del 16 giugno 2022, la Regione Marche e le Province di Pesaro e Urbino, Ancona, Fermo e Ascoli Piceno hanno chiesto un chiarimento al Ministero della Transizione Ecologica in merito al rapporto tra l’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 28/2011 (introdotto dall’art. 31 del D.L. n. 77/2021, c.d. D.L. “Semplificazioni”) e il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, n. 52, recante le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome”.

L’istituto dell’interpello, di cui si sono avvalse le predette Amministrazioni, è stato recentemente introdotto all’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, con la finalità di consentire – ai soggetti che si diranno infra – di inoltrare al Ministero della Transizione Ecologica istanze di ordine generale volte ad ottenere chiarimenti sulla corretta interpretazione da attribuire alla normativa statale in materia ambientale.

In particolare, i soggetti dell’ordinamento a cui è riconosciuta la possibilità di presentare interpello sono individuati dall’art. 3-septies citato, come segue: (i) Regioni; (ii) Province autonome di Trento e Bolzano; (iii) Province; (iv) Città metropolitane; (v) Comuni; (vi) associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; nonché (vii) associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

Dall’entrata in vigore dell’istituto, nonostante l’ingente numero di interpelli presentati, sono stati trattati esclusivamente i temi dell’economia circolare e delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali.

Proprio quest’ultima materia è stata oggetto dell’interpello in esame, con il quale i soggetti proponenti hanno chiesto se, alla luce delle recenti novità legislative introdotte dal D.L. Semplificazioni, il D.M. 52/2015 fosse da intendersi implicitamente abrogato.

Nello specifico, se con le Linee Guida del 2015 il normatore aveva determinato, in linea generale, una riduzione percentuale delle soglie dimensionali (già previste nell’allegato IV del Codice dell’Ambiente) per la verifica di assoggettabilità a VIA; al contrario, il comma 9-bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, introdotto dal D.L. Semplificazioni, ha elevato da 1 a 20 MW le soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti relativi a determinate tipologie di impianti a fonti rinnovabili, purché non insistano su aree comprese tra quelle elencate alla lett. f) dell’allegato 3 al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

L’aumento delle soglie per l’assoggettamento a VIA degli impianti a fonti rinnovabili ha fatto sorgere dei dubbi sulla vigenza della disciplina più restrittiva contenuta nel D.M. 52/2015.

Al riguardo, il Ministero interpellato ha chiarito che

“l’entrata in vigore del predetto art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 28/2011 non determina il venir meno dell’applicazione del D.M. n. 52 del 2015. Tale D.M., che si trova “legificato”, mediante espresso richiamo, nei commi 6 e 7 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, è volto, da un lato, ad integrare le soglie di cui all’allegato IV alla parte seconda del medesimo decreto legislativo (verifica di assoggettabilità a VIA di competenza di Regioni e Provincie autonome), dall’altro, a definire i criteri e le soglie per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA da parte dell’autorità compente. Giova ricordare che il D.M. n. 52 del 2015 è stato appositamente adottato per superare la procedura di infrazione n. 2009/2086, avviata nei confronti dell’Italia per “imperfetto recepimento” di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla VIA, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (ora confluite nella Direttiva 2011/92/UE). Con tale procedura si contestava, per quanto qui rileva, la non conformità del D.Lgs 152/2006 all’art. 4, paragrafi 2 e 3, della Direttiva VIA, nonché il mancato rispetto dei criteri di cui all’Allegato III della Direttiva medesima (procedura di screening). A seguito dell’adozione del suddetto D.M., la procedura di infrazione è stata archiviata dalla Commissione europea in data 19 novembre 2015. Alla luce di quanto sopra, questa Direzione conferma l’operatività dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. n. 52/2015 in relazione a tutti i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ivi compresi quelli per i quali l’art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 28/2011, in presenza delle condizioni localizzative dalla norma stessa previste, eleva a 20 MW la soglia di potenza per la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza di Regioni e Provincie autonome.”

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